Cassazione Civile, Ordinanza n. 15872/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dall’opposizione di un contribuente a cartelle di pagamento relative a contributi IVS e somme aggiuntive per annualità dal 2000 al 2009, poste in riscossione da una concessionaria della riscossione e riferite all’INPS. La Corte d’appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dello ius superveniens introdotto dall’art. 4 del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, che ha annullato i debiti di importo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010, ritenendo assorbito ogni ulteriore profilo della lite. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle spese del giudizio: sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la soccombenza virtuale e porre le spese a carico delle controparti, poiché l’opposizione era ammissibile e fondata, non tardiva, e le parti non avevano concordato sul reciproco disinteresse alla decisione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’annullamento ope legis del carico comporta la nullità sopravvenuta della cartella impugnata, con cessazione della materia del contendere, estinzione del processo e compensazione delle spese, poiché la definizione della controversia discende da un fatto estraneo al contrasto tra le parti e non da un loro accordo processuale. Ha quindi escluso che fosse configurabile un’omessa pronuncia sulle spese o l’obbligo di applicare la soccombenza virtuale nel caso concreto. Non ha statuito sulle spese di legittimità, perché le parti intimate non hanno svolto difese. Ha inoltre dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
annullato i debiti di importo fino a mille euro omnicomprensivi risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010
lo ius superveniens determina l’annullamento ope legis del carico e la conseguente cessazione della materia del contendere, con effetti anche sulla validità della cartella impugnata
conv. con mod. in l. 136/2018
norma di conversione che rende operativa la disciplina di annullamento dei carichi minori
invocato dal ricorrente per sostenere che le spese dovessero essere regolate secondo soccombenza virtuale; la Corte esclude la fondatezza della censura nel caso di definizione ope legis della lite
invocato per omessa pronuncia sulle spese; la Corte respinge la doglianza perché la regolazione delle spese conseguiva automaticamente alla cessazione della materia del contendere
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
la Corte dà atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza
la sua applicazione produce una definizione legale e sopravvenuta della controversia, distinta dalla cessazione per accordo delle parti
Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478
richiamata per distinguere la cessazione della materia del contendere da definizione interna al processo e per limitare la soccombenza virtuale ai motivi originari dell’opposizione
Cass. 7 giugno 2019, n. 15474
richiamata come precedente sul fatto che l’annullamento ope legis del carico comporta nullità sopravvenuta della cartella e cessazione della materia del contendere
Cass. 18 giugno 2020, n. 11762
richiamata nello stesso senso, sulla definizione legale della controversia e compensazione delle spese
Cass. 8 giugno 2005, n. 11962
richiamata per la cessazione della materia del contendere in caso di mutamento sostanziale dichiarato dalle parti, con eventuale soccombenza virtuale sulle spese
Cass. 29 luglio 2021, n. 21757
richiamata per il criterio della soccombenza virtuale quando la cessazione dipenda da accordo o mutamento dichiarato dalle parti
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando un carico iscritto a ruolo è annullato direttamente dalla legge per effetto di uno ius superveniens, la cartella di pagamento impugnata diviene nulla sopravvenutamente e il processo si definisce per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere derivante da annullamento legale del carico non coincide con quella fondata su accordo o mutamento dichiarato dalle parti: in questo secondo caso può residuare una questione di spese da regolare secondo soccombenza virtuale, mentre nel primo la compensazione delle spese discende dalla definizione ope legis della lite.
- La soccombenza virtuale sulle spese è criterio applicabile solo quando la cessazione della materia del contendere lasci al giudice il compito di valutare chi sarebbe risultato soccombente nel merito; non opera automaticamente in ogni ipotesi di estinzione o cessazione per effetto di intervento normativo.
- L’annullamento legale del debito oggetto di cartella rende inutile la pronuncia sul merito dell’opposizione, perché il contrasto tra le parti viene assorbito da una causa esterna alla loro volontà e alla dinamica processuale.
- In sede di legittimità, la mancanza di difese da parte degli intimati vittoriosi può giustificare la mancata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
- rami
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