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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44537/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava tre presunti errori di fatto imputati alla Corte: 1) la dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo relativo all'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi a un presunto decreto di archiviazione (con particolare riferimento alla testimonianza del m.llo Nocerino), sostenendo che risultava invece dagli atti la sua iscrizione nel proc. n.24509/2010 e che la documentazione prodotta non fosse stata esaminata; 2) i motivi (diciottesimo e quinto aggiunto) con cui si negava la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 l. n.203/91 (oggi art. 416-bis c.p.) nelle sue declinazioni "metodo mafioso" e "agevolazione", perchè la condotta non sarebbe stata intimidatoria e non sarebbe stata provata la consapevolezza del Vaccaro di favorire il clan; 3) il quindicesimo motivo relativo all'aggravante del quarto comma dell'art. 416-bis c.p., per mancata prova della consapevolezza della disponibilità di armi da parte dei clan e per l'irrilevanza probatoria di alcune intercettazioni richiamate dalla Corte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili dedotti siano in realtà errori di diritto o critiche di valutazione probatoria e non errori percettivi riconducibili all'istituto di cui all'art. 625-bis c.p.p., il quale tutela solo l'errore di fatto inteso come svista o equivoco nella lettura degli atti. Sulla questione dell'archiviazione la Corte ha rilevato l'assenza della prova specifica del decreto di archiviazione relativo al capo contestato e ha confermato che non sussisteva la fattispecie che avrebbe precluso l'azione penale. Sui profili dell'aggravante mafiosa e della disponibilità di armi la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito, richiamando le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni e sentenze acquisite che concorrivano a dimostrare sia il "metodo" mafioso sia la consapevolezza del Vaccaro circa la destinazione di somme verso il clan e la sussistenza di dinamiche associative con disponibilità di armi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario previsto è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista/ equivoco) nella lettura degli atti; non comprende valutazioni o giudizi di merito e di diritto.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti connesse: la Corte ha interpretato l'aggravante sia nella declinazione del "metodo" (imposizione estorsiva con modalità tipiche mafiose) sia in quella dell'agevolazione (consapevolezza del concorrente esterno di favorire l'organizzazione).

  • art. 7 l. n. 203/91 (richiamato, attuale art. 416-bis.1 c.p.)

    art. 7 l. n. 203/91, attuale art.416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come fonte storica dell'aggravante mafiosa; la Corte ne ha applicato i principi nella valutazione dell'esistenza del "metodo" e dell'agevolazione.

  • art. 7 d.l. 152/91 (richiamato)

    Richiamato nel contesto delle iscrizioni nel procedimento 24509/2010; utilizzato per riferire aggravazioni contestate in precedenti iscrizioni o vicende connesse.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista, equivoco) nella lettura degli atti: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o questioni di diritto.
  • Se si deduce l'inutilizzabilità di atti successivi a un decreto di archiviazione, è essenziale produrre il decreto di archiviazione specifico e dimostrare l'assenza di un provvedimento di riapertura autorizzato; la mera allegazione di documentazione generica o riferimenti non sostituisce la prova del decreto.
  • Per contestare la configurabilità dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis) bisogna incidere sulle prove concrete che l'hanno sostenuta: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, sentenze pregresse e riscontri oggettivi. Una lettura alternativa dei fatti senza spiegare la contraddizione con questi elementi è generalmente insufficiente.
  • Quanto all'aggravante riferita alla disponibilità di armi, non basta richiamare presenze generiche o riferimenti a terzi: occorre dimostrare la conoscenza o la consapevolezza specifica dell'imputato circa la disponibilità e l'uso delle armi da parte dell'associazione, con elementi probatori precisi.
  • Chi propone il rimedio straordinario deve circoscrivere con precisione l'errore di fatto invocato e documentarlo in modo puntuale; altrimenti la contestazione verrà qualificata come mera critica di merito e dichiarata inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzione a favore della cassa delle ammende, come deterrente alle impugnazioni infondate.

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