Cassazione Civile, Ordinanza n. 09745/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentato per un'unità immobiliare costituita da un parco eolico, ha rettificato la rendita proposta dalla società, valorizzando anche il palo/torre di sostegno degli aerogeneratori e attribuendo una rendita superiore a quella dichiarata. La CTR ha confermato l'atto ritenendo corretta la metodologia di stima e qualificando la torre eolica come costruzione rilevante ai fini catastali. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che, per gli immobili speciali e particolari, devono essere esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, sicché la torre eolica, elemento essenziale e funzionale dell'aerogeneratore, non poteva essere computata nella rendita; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avrebbe risposto alle doglianze sull'eccessivo valore del terreno, sull'uso dei valori delle fondazioni indicati nel DOCFA e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 impone di escludere dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo; la torre di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto parte inscindibile dell'unicum impiantistico e funzionale essenziale alla produzione eolica, non deve essere conteggiata nella rendita. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica e resa anche per relationem, fosse sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione e non integrasse una motivazione meramente apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo accertamento della rendita catastale senza considerare il valore della torre eolica, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma delimita la stima catastale degli immobili speciali e particolari includendo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo tutta la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, a prescindere dalla stabilità dell'infissione al suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale nella qualificazione catastale della torre eolica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto per nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inidoneità del provvedimento al raggiungimento dello scopo in caso di carenza motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; non occorre dar conto di ogni argomento difensivo.
La Corte richiama la possibilità di motivazione sintetica e per relationem, purché consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo la L. n. 208/2015, rilevano il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima diretta non conta la sola stabilità materiale o l'ancoraggio al suolo del manufatto, bensì la sua funzione: se il bene è componente impiantistica strumentale alla produzione, non è catastalmente valorizzabile.
- In tema di motivazione della sentenza, non sussiste nullità quando il provvedimento, pur sintetico e magari per relationem, consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se l'apparato argomentativo è obiettivamente inidoneo a far comprendere le ragioni della decisione, non quando la motivazione sia concisa ma intellegibile.
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