Cassazione Penale, Sentenza n. 13022/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da BRUNO e INCECCHI per il periodo trascorso agli arresti domiciliari nel procedimento per il reato di cui all'art. 640-bis c.p., poi assolti con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma del 09/06/2023. La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio da parte della Cassazione, ha nuovamente respinto la domanda ritenendo sussistenti condotte connotate da grave negligenza (sistematica violazione del divieto di subappalto e retrocessioni di compensi dalle subappaltatrici alla società dei ricorrenti) che ostavano al riconoscimento dell'indennizzo. I ricorrenti hanno censurato la valutazione motivando che l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p. e che mancava il corretto confronto con la sentenza di assoluzione; il MEF ha impugnato la mancata condanna al rimborso delle proprie spese, nonostante si fosse costituito con memoria. La Corte di Cassazione ha esaminato sia i rilievi di merito sia la questione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di BRUNO e INCECCHI confermando che la Corte d'Appello ha correttamente individuato elementi di grave negligenza ostativi all'indennizzo (violazione del divieto di subappalto accompagnata da retrocessioni di denaro non adeguatamente spiegate nelle fasi iniziali delle indagini). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In ordine al ricorso del MEF, la Corte di Cassazione lo ha accolto: ha annullato, in parte qua e senza rinvio, la decisione della Corte territoriale che aveva compensato le spese per la mancata partecipazione dell'Avvocatura all'udienza camerale, ritenendo invece che la costituzione del MEF con memoria ne faceva una parte resistente legittimata a ottenere la liquidazione delle spese; la Cassazione ha liquidato in favore del MEF la somma di Euro 1.000 per il presente grado e per il giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Articolo riferito al reato contestato; la sentenza chiarisce che la sussistenza di elementi sospetti nelle condotte societarie può giustificare misure cautelari, purchè tali elementi siano poi valutati nel merito processuale.
art. 530 c.p.p., primo comma
La Corte osserva che l'assoluzione ai sensi del primo comma di art. 530 c.p.p. non impedisce automaticamente la valutazione, ai fini della riparazione, dell'esistenza di 'colpa grave' nella fase cautelare; occorre un confronto critico tra le motivazioni della sentenza di assoluzione e la valutazione delle condotte dolose o gravemente colpose.
Richiamato quale norma che consente l'applicazione della misura cautelare in appello; la Corte prende atto che la misura fu disposta in sede di appello e che gli elementi a supporto della cautela erano quelli valutati dal giudice della cautela.
art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal d.l. 12/09/2014, n. 132, conv. con L. 10/11/2014, n. 162
La disciplina delle spese processuali nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione deve applicare l'art. 92 c.p.c. aggiornato: la pubblica amministrazione costituita e opponente può ottenere la condanna alle spese, mentre la mera mancata partecipazione all'udienza camerale non fa venir meno la sua qualità di parte opponente.
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se l'evento è dipeso da condotta dolosa o gravemente colposa dell'incolpato; la colpa grave è valutata con parametro oggettivo della comune esperienza e non equivale alla colpa penale.
Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025 (Camara)
Conferma che la colpa grave è una condotta macroscopicamente negligente o imprudente e costituisce causa ostativa all'indennizzo, valutata in termini di prevedibilità ex ante.
Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 (MEF)
Principio secondo cui la pubblica amministrazione costituitasi e opponentesi non può essere considerata soccombente per il solo fatto di non partecipare a un'udienza camerale; la compensazione delle spese è ammessa solo in ipotesi eccezionali o di reciproca soccombenza.
Massime di principio
- La concessione dell'indennizzo per ingiusta detenzione richiede l'assenza di condotte dolose o di 'colpa grave' dell'interessato: la colpa grave è valutata con parametro oggettivo e deve consistere in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente.
- Un'assoluzione nel merito (anche ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p.) non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione deve confrontare criticamente le ragioni dell'assoluzione con gli elementi che avevano giustificato la misura cautelare.
- Elementi quali sistematiche violazioni di divieti amministrativi (es. divieto di subappalto) accompagnate da flussi patrimoniali inspiegati possono costituire, nella fase iniziale, fondamento per la misura cautelare e possono integrare, in sede di riparazione, una valutazione di grave negligenza ostativa all'indennizzo.
- Quanto alle spese processuali, la pubblica amministrazione che si è costituita opponendo la domanda non viene penalizzata dalla sola mancata partecipazione a un'udienza camerale: è ammissibile che ottenga il rimborso delle spese se soccombente la parte privata non è stata determinata da eccezionali ragioni di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c.
- In procedimenti complessi, la valutazione sulla riparazione richiede un esame comparato tra l'istruttoria dibattimentale e le motivazioni che giustificarono la custodia preventiva: decisioni meramente apodittiche o prive di confronto critico con la sentenza di assoluzione possono essere censurate.
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