Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21899/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte di Luigi Pagano, dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. il 30/11/2021 per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente denunciava: 1) omissione di una autonoma valutazione da parte del G.I.P. sulla posizione specifica di Pagano (si sarebbe limitato a trascrivere intercettazioni e a richiamare la richiesta del P.M.); 2) carenza di indizi idonei a dimostrare la partecipazione associativa (Pagano sarebbe al più un acquirente stabile, e le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero generiche e prive di riscontri individualizzanti); 3) mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis (assenza di elementi che dimostrino volontà di favorire il clan o condivisione della finalità); 4) inesistenza delle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive o dell'effettiva capacità a reiterare il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità (il ricorrente non ha indicato i passaggi dell'ordinanza che avrebbero impedito apprezzamenti contrari). Sui restanti motivi la Corte ha svolto sindacato limitato di legittimità e ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale del riesame congrue e prive di vizi logico-giuridici: il Tribunale aveva fondato la gravità indiziaria su dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (in particolare Umberto D'Amico e Antonio Costabile) e su intercettazioni ambientali che riscontravano tali dichiarazioni (es. riferimenti a "Piccolino" quale gestore di piazza e i conteggi in cui risulta coinvolto). La Corte ha ritenuto che il comportamento di acquisto continuativo potesse integrare partecipazione al sodalizio, con riferimento alla giurisprudenza che ammette la partecipazione dell'acquirente stabile. Quanto all'aggravante di tipo mafioso, la Corte ha condiviso la valutazione che la partecipazione di Pagano fosse compatibile con la consapevolezza dell'uso del "metodo mafioso" e con la finalità di agevolare il clan. Infine, la detenzione è stata ritenuta giustificata dal quadro indiziario e dal concreto pericolo di recidiva: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che punisce i reati in materia di stupefacenti; la Corte conferma che l'imputazione è relativa ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che le risultanze investigative (collaboratori + intercettazioni) possono fondare la gravità indiziaria per tale fattispecie.

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    L'aggravante di tipo mafioso è stata ricondotta sia nella sua dimensione oggettiva (modalità di realizzazione del fatto, "metodo mafioso") sia in quella soggettiva (agevolazione del clan). La Corte ha ritenuto che la consapevolezza dell'impiego del metodo mafioso e la stabilità del legame fiduciario con esponenti del clan possono suffragare l'applicazione dell'aggravante.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    L'art. 292 riguarda i requisiti e le modalità di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ricordato che l'eccezione di omessa autonoma valutazione deve essere specifica e dimostrare in quali passaggi la motivazione avrebbe impedito conclusioni diverse, altrimenti il vizio è inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Previsione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha richiamato che, in presenza di gravità indiziaria e pericolo di recidiva, sussiste una presunzione di adeguatezza della misura cautelare carceraria salvo specifica prova della sua non idoneità.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari devono essere specifici: è necessario indicare esattamente i passaggi motivazionali contestati e spiegare come l'omissione o l'errore avrebbe determinato un risultato diverso; la genericità rende il motivo inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la congruità logico-giuridica della motivazione, la coerenza degli argomenti e l'assenza di manifesta illogicità, ma non può rivedere valutazioni di fatto o riqualificare la rilevanza degli elementi probatori.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se riscontrate da elementi obiettivi come intercettazioni ambientali, possono costituire fondamento della gravità indiziaria.
  • Un acquirente stabile può integrare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se sussiste un vincolo durevole, continuità negli approvvigionamenti e un affidamento stabile del gruppo su quella figura, superando il mero rapporto sinallagmatico.
  • L'aggravante "mafiosa" può essere riconosciuta anche sulla base delle modalità oggettive di realizzazione del fatto ("metodo mafioso") quando il compendio indiziario dimostra consapevolezza e collaborazione con gruppi organizzati; non è indispensabile l'esistenza di una cassa comune purché sussista un comune e durevole interesse alla gestione del traffico.
  • Per giustificare la custodia in carcere occorre dimostrare gravità indiziaria e concrete esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), con il Tribunale che valuta anche precedenti e modalità della condotta; il criterio di adeguatezza di misure meno afflittive richiede una valutazione motivata e specifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.