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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all\'art. 62-bis c.p., lamentando che la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, non sia stata operata nella massima estensione e senza adeguata motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: rilevato che la sentenza impugnata era stata resa all\'esito di concordato in sede di appello ai sensi dell\'art. 599-bis c.p.p., la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di censurare in Cassazione la determinazione della pena salvo il caso di irrogazione di pena illegale, situazione non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il concordato in appello e, come interpretata dalla giurisprudenza, rende inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la determinazione della pena derivante dal concordato, salvo il caso di pena illegale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e all\'applicazione delle attenuanti generiche; la Corte non ha esaminato il merito della contestazione per inammissibilità del ricorso

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: citata quale normativa costitutiva del reato contestato al ricorrente

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma del DPR sulle sostanze stupefacenti: indicata come norma-reato applicata (illecito relativo a stupefacenti) nella sentenza di merito

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è il frutto di un concordato tra le parti in appello ai sensi dell\'art. 599-bis c.p.p., la Cassazione è in genere inammissibile a censurare la determinazione della pena, salvo che la pena sia manifestamente illegale
  • Se si vuole impugnare la quantificazione della pena in una sentenza concordata, il ricorrente deve dimostrare che la pena è illegale (es. violazione normativa che incida sulla determinazione del minimo o massimo legale), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile
  • I motivi generici o di vaga insoddisfazione per la mancata estensione massima delle attenuanti non sono idonei se proposti in cassazione contro una sentenza concordata; è necessaria specificità e un profilo di illegittimità riconoscibile a diritto
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e misure economiche aggiuntive (es. somme alla Cassa delle ammende), salvo giustificato motivo di esonero
  • In situazioni analoghe è consigliabile che, già in sede di appello o nelle fasi precedenti, si deducano in modo preciso le ragioni sull\'applicazione e misura delle attenuanti, per evitare di trovarsi preclusi in Cassazione

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