Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato per non aver dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima della richiesta di accertamenti sull'alcool e stupefacenti. Il motivo principale del ricorso era la violazione degli artt. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 356 c.p.p., sostenendo che l'obbligo di avvertire il conducente sussisteva al momento della richiesta di sottoporsi all'alcoltest e non solo quando l'accertamento fosse effettivamente avviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l'obbligo di avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. opera solo nel momento in cui si "procede al compimento dell'atto" (cioè quando l'accertamento strumentale viene effettivamente avviato) e non già al momento della mera richiesta o della constatazione dei sintomi. Il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento è considerato atto antecedente all'avvio della procedura tecnica e costituisce il fatto istantaneo previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S.; quindi non sussisteva l'obbligo di avvertimento nel caso di specie. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'avvertimento della facoltà di farsi assistere come dovuto "nel procedere al compimento degli atti", ossia al momento in cui l'accertamento strumentale (alcoltest) viene effettivamente posti in essere; non è obbligatorio dare tale avviso già al momento della richiesta quando il soggetto poi rifiuta.
art. 186 Codice della Strada, comma 7 (e commi 3-5)
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico è reato istantaneo quando l'accertamento è legittimamente richiesto in presenza dei presupposti di legge; se tali presupposti mancano, il rifiuto può essere legittimo e non punibile.
art. 354 cod. proc. pen.
Norma sugli accertamenti urgenti: la Cassazione utilizza la locuzione "nel procedere al compimento degli atti" per sostenere che la garanzia dell'avvertimento si attiva al momento dell'effettivo avvio dell'accertamento.
art. 356 cod. proc. pen.
Rilevata nella fase delle indagini relative ad accertamenti irripetibili; la questione è stata valutata alla luce della distinzione tra fase precedente (constatazione/sintomi e richiesta) e fase dell'effettivo accertamento irripetibile.
art. 379 Reg. es. ed att. C.d.S.
Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida
La norma regolamentare distingue espressamente tra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, confermando che il rifiuto può precedere l'inizio dell'accertamento e rendendo coherente l'assunto che l'avvertimento non è dovuto se il soggetto rifiuta prima dell'avvio.
art. 347 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che impone la verbalizzazione delle circostanze sintomatiche nella notizia di reato quando si documenta il rifiuto; serve a garantire la documentazione probatoria in caso di rifiuto.
art. 180 cod. proc. pen.
Riferimento al regime di rilevabilità delle nullità; l'inosservanza dell'avvertimento configura una nullità di ordine generale disciplinata da questa norma.
Massime di principio
- L'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p. sorge quando si "procura a compiere" l'accertamento strumentale, ossia all'avvio effettivo del test; non è dovuto se il conducente rifiuta prima che l'accertamento sia avviato.
- Il rifiuto a sottoporsi all'alcoltest è atto istantaneo che si perfeziona al momento dell'espressione della volontà di sottrarsi e, se l'accertamento non è stato legittimamente richiesto, quel rifiuto non integra reato.
- Se gli organi di polizia ritengono di poter procedere all'accertamento, devono comunque rispettare la procedura e le garanzie (e dunque dare l'avvertimento) quando procedono materialmente al test; la presenza del difensore è funzionale a controllare la regolarità di un atto non ripetibile.
- In caso di rifiuto documentato, gli operatori devono verbalizzare in modo completo le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza (art. 379 Reg. es. ed att. C.d.S. e art. 347 c.p.p.) per costituire prova alternativa.
- Se i presupposti di legge per richiedere l'accertamento (art. 186 commi 3-5 C.d.S.) non sussistono, il rifiuto è legittimo: prima di contestare il reato del rifiuto, va sempre verificata la legittimità della richiesta di accertamento.
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