Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di importazione illecita di sostanza stupefacente (d.P.R. 309/90: marijuana complessiva kg 477,5, principio attivo puro kg 14,184). I motivi di ricorso erano due: 1) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato (si contestava l'affermazione probatoria basata sul rinvenimento di documenti personali sul luogo dello sbarco e su intercettazioni); 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando una disparità rispetto ai coimputati che avevano concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a sindacare fatti e valutazioni probatorie già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. La Corte ha ritenuto credibile la valutazione del giudice di merito sulla partecipazione del Gockaj: intercettazioni telefoniche significative, il rinvenimento di un portafogli con documenti personali sul luogo dello sbarco e l'arrivo in Italia insieme a un coimputato che nelle comunicazioni citava una persona indicata come "Alì". Quanto alla doglianza sulla disparità di pena, la Corte ha ricordato che le attenuanti generiche possono essere valutate diversamente tra concorrenti a seconda della posizione processuale; nel caso di specie il diniego delle attenuanti è stato motivato con l'assenza di elementi positivi, il comportamento processuale negativo e il lungo periodo di latitanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Norme parametranti il reato di traffico/ importazione di stupefacenti; la Corte ha dato rilievo alla consistenza della droga e alle aggravanti (ingente quantità e concorso in più di tre persone) per confermare la responsabilità e la gravità del fatto.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama il principio della valutazione delle prove e della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse corretta e congrua, escludendo la violazione dedotta dal ricorrente.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che introduce le misure di prevenzione e le misure di sicurezza? (citata in tema di attenuanti/ circostanze): la Corte ha esaminato la doglianza sulla quantificazione delle attenuanti generiche e l'ha ritenuta infondata, precisando che la loro concessione può variare tra i coimputati in ragione della posizione processuale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione del giudizio di appello mediante concordanza della pena (accordo di merito); rilevata la diversa posizione processuale dei coimputati che hanno ottenuto una pena concordata rispetto al ricorrente, la differenza di trattamento sanzionatorio non costituisce di per sé vizio.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione rigorosa quando si adottano valutazioni differenziate tra coimputati nella stessa situazione, ma ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione sul diniego delle attenuanti fosse adeguata.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: le critiche rivolte a valutazioni di fatto e di prova già motivate in sede di appello sono generalmente inammissibili se non fondate su vizi giuridici.
- Il rinvenimento di documenti personali sul luogo del reato e intercettazioni coerenti tra loro costituiscono elementi probatori forti per l'identificazione dell'imputato; versioni alternative (es. smarrimento o uso indebito dei documenti) devono essere supportate da elementi oggettivi per essere ritenute credibili.
- Le attenuanti generiche possono essere riconosciute diversamente tra coimputati: non costituisce automaticamente discriminazione la maggiore severità nei confronti di un imputato rispetto ad altri che hanno definito il procedimento mediante accordo, purché la differenziazione sia adeguatamente motivata.
- Quando coimputati si trovino in sostanzialmente identica posizione processuale e fattuale, il diniego o la concessione differenziata delle attenuanti richiede una motivazione particolarmente accurata e un richiamo esplicito ai criteri dell'art. 133 c.p.
- La latitanza, il comportamento processuale negativo e l'assenza di elementi positivi da valorizzare sono elementi che possono legittimamente influire sul diniego delle attenuanti generiche.
- Impugnazioni basate su mera congettura o ricostruzioni alternative non sostenute da riscontri oggettivi sono destinate a essere respinte in sede di legittimità.
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