Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto da Melia avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva, in parziale riforma del Tribunale di Trapani, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti e ridotto la pena a 1 anno di reclusione e 200 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) censura della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (pubblica fede/beni lasciati all'interno del veicolo) sostenendo che la borsa è un accessorio personale non rientrante nella dotazione normale dell'autovettura; 2) censura dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose) deducendo che non risultò rottura o danneggiamento, il finestrino era abbassato e privo di segni di effrazione; 3) richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) dato l'esiguo valore della refurtiva; 4) censura della liquidazione del risarcimento alle parti civili per carenza probatoria e richiesta di rinvio al giudice civile per la quantificazione; 5) eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. in ragione della presunta insussistenza delle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle statuizioni concernenti le due aggravanti contestate e infondato nel resto. In particolare ha annullato le statuizioni relative alle aggravanti di cui all'art. 625 n.7 c.p. e n.2 c.p., perché la Corte territoriale non aveva verificato concretamente l'elemento della "necessità" o della "consuetudine" circa la collocazione della borsa nell'auto (ai fini della n.7) e non aveva descritto in modo preciso le modalità e le conseguenze della presunta violenza sulle cose né dimostrato la rottura o il danneggiamento richiesti per configurare la n.2. Gli altri motivi sono stati rigettati: la negazione della particolare tenuità del danno (art. 62 n.4) è stata ritenuta corretta in ragione del valore complessivo della refurtiva (300 euro e il cellulare) e la liquidazione equitativa del danno morale e materiale (totale 1.800 euro: 300 euro danno patrimoniale + 1.500 euro danno morale/fastidi) è stata considerata adeguatamente motivata. Conseguentemente la Cassazione ha annullato le parti della sentenza con riferimento alle aggravanti e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato invece respinto per il resto.
Norme richiamate
Norma base sul delitto di furto; utilizzata come fatto storico-typico dell'ipotesi di reato commessa dall'imputato.
L'aggravante per i furti commessi nei confronti di beni lasciati in pubblica fede richiede che l'aver lasciato la cosa incustodita risponda a una reale necessita o a una consuetudine; la Corte richiede verifica concreta caso per caso sulla natura dell'oggetto e sulla sua destinazione/uso come accessorio del veicolo.
L'aggravante per violenza sulle cose si configura solo se è provato l'uso di energia fisica che provochi rottura, guasto, danneggiamento o altra manomissione che renda necessario un ripristino della cosa; una mera manipolazione senza danno non è sufficiente.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore pressoché irrilevante; la Corte ha ritenuto che il valore complessivo della refurtiva (denaro + cellulare) non soddisfacesse questo requisito.
Criteri di determinazione della pena; il motivo relativo alla presunta eccessività della pena è stato assorbito dalla decisione favorevole del ricorrente sulle aggravanti e, per il resto, rigettato.
Massime di principio
- Per ritenere applicabile l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. il giudice deve accertare concretamente che l'oggetto lasciato nell'autovettura rientri nella dotazione normale del veicolo o che la sua collocazione nell'auto risponda a una necessità o a una consuetudine verificabile nel caso concreto; valutazioni generiche sullo stile di vita non sono sufficienti.
- L'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) richiede prova della lesione materiale o funzionale dell'oggetto o del mezzo di custodia (rottura, danneggiamento, guasto) tale da rendere necessario un intervento di ripristino; l'apertura o la manipolazione senza segni di effrazione o danno non integra automaticamente la fattispecie aggravata.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve riferirsi a un danno economico davvero esiguo: la valutazione tiene conto non solo del valore economico immediato ma anche degli effetti pregiudizievoli conseguenti; somme non trascurabili o la sottrazione di beni significativi non consentono il riconoscimento della tenuità.
- La quantificazione del danno morale può essere effettuata in via equitativa dal giudice penale senza dettagliati calcoli numerici, purché la motivazione indichi i fatti e il percorso logico adottato per la determinazione del quantum.
- Se la Corte di legittimità annulla parzialmente una decisione per vizi di motivazione sulle aggravanti, il giudice di merito dovrà riesaminare specificamente quegli elementi (natura dell'oggetto, necessità/consuetudine, modalità della violenza sulle cose) e motivare puntualmente la nuova decisione.
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