Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Di Giovanni Claudio ha impugnato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in appello contro la condanna del Giudice di pace per lesioni colpose, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza pronunciarsi sulle statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese) nonostante la condanna pronunciata in primo grado e il deposito di nota spese e conclusioni dalla parte civile. Il ricorso denunciava l'omissione del Tribunale nel decidere sui capi civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello perché si pronunci sui profili civilistici (pretesa risarcitoria e spese) e anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato l'obbligo previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità che limita l'assoluzione per "manifesta infondatezza" ai casi in cui gli atti escludono il fatto o la responsabilità in modo assolutamente non contestabile.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore "della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"
Il giudice d'appello, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a decidere sulle statuizioni civili già pronunciate in primo grado; non può omettere la pronuncia sui capi civili quando la parte civile è presente
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La pronuncia di assoluzione per manifesta infondatezza (o per esclusione dell'esistenza del fatto/ responsabilità) è ammessa solo quando dagli atti emergano in modo assolutamente non contestabile circostanze tali da escludere il fatto o la responsabilità; tale soglia non era raggiunta nel caso concreto
Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti dell'art.129, comma 2: l'assoluzione 'a vista' è possibile solo in presenza di elementi pacifici e incontestabili e non quando sia necessario un accertamento ulteriore
Massime di principio
- Se in primo grado è stata pronunciata una condanna anche solo sulla responsabilità civile, il giudice d'appello che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione deve comunque pronunciarsi sui capi civili o disporre il rinvio al giudice civile competente.
- L'omissione del giudice d'appello nel decidere sulle statuizioni civili è motivo valido di annullamento della sentenza nei soli effetti civili e comporta il rinvio al giudice civile competente per valore.
- La pronuncia di assoluzione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.129, comma 2, è eccezionale e richiede che dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o della responsabilità; in assenza di tale chiarezza non è possibile assolvere d'ufficio neppure davanti a una causa di estinzione del reato.
- La prescrizione dichiarata in appello non esclude automaticamente la valutazione e la definizione delle pretese risarcitorie civili: la parte civile conserva la possibilità di ottenere il ristoro mediante la decisione del giudice civile a cui la Cassazione rinvia.
- Per la tutela delle pretese civili, la parte civile deve curare il deposito di nota spese e conclusioni nelle fasi processuali, poiché l'omessa pronuncia sui capi civili può essere impugnata con successo
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