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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la responsabilita' dell'imputato per piu' reati di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 e aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado in punto di pena. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione di legge ex artt.521 e 522 c.p.p. per un presunto errore nella indicazione della sostanza ceduta nel capo C) (cocaina invece di hashish); (2) violazione dell'art.125 c.p.p. e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilita' prevista dall'art.131-bis cod. pen.; (3) violazione e vizio di motivazione sull'applicabilita' dell'art.131-bis cod. pen., sostenendo che la continuazione non osterebbe all'applicazione della particolare tenuita' del fatto; (4) violazione degli artt.132,133 e 81 cod. pen. e vizio della motivazione sulla commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato correttamente: i reati contestati all'imputato sono stati considerati nel loro insieme e unificati ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, con applicazione di una riduzione di pena e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. La Cassazione ha confermato che, con riferimento al capo C), l'imputato rispondeva in realta' della cessione di hashish e non della cessione di cocaina, quest'ultima riferibile al coimputato Bayoumi; ciò non ostava alla valutazione complessiva della continuita' e della esclusione della causa di non punibilita' di cui all'art.131-bis, in quanto l'insieme delle condotte (tre episodi, alcuni in concorso con altri soggetti e in giorni diversi) denota un inserimento non occasionale nell'attivita' di spaccio. La Corte ha giudicato la motivazione di merito immune da vizi logici o giuridici e ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sul contrasto al traffico di stupefacenti; il comma 5 e' stato richiamato per l'unificazione dei reati ai fini della determinazione della pena (continuazione tra piu' illeciti connessi al traffico di sostanze stupefacenti).

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla forma e ai limiti del ricorso per cassazione e alla necessita' che la sentenza impugnata sia valutata nei termini di legge; la Corte ha ritenuto assente violazione di legge o vizio formale tale da fondare cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre contraddittorieta' della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente e non contraddittoria nella valutazione dell'esclusione della causa di non punibilita'.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuita' del fatto e causa di non punibilita'. La Corte ha interpretato che la presenza di piu' reati, la continuita' e i rapporti stabili con altri spacciatori escludono l'applicabilita' di tale causa di non punibilita' nel caso concreto.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e presa in considerazione nella determinazione della pena dalla Corte territoriale; la Cassazione non ha rilevato errori nell'applicazione.

  • artt. 132, 133 e 81 cod. pen.

    Norme concernenti la determinazione della pena, la discrezionalita' del giudice nella commisurazione e la disciplina della recidiva/cumulabilita' delle pene (secondo il contesto). La Corte ha ritenuto corretta la commisurazione della pena operata dalla Corte d'appello e priva di vizi motivazionali tali da giustificare cassazione.

Massime di principio

  • La particolare tenuita' del fatto ex art.131-bis e' valutata sul complesso delle condotte: piu' episodi, reiterazione e rapporti stabili con altri soggetti dediti allo spaccio tendono a escluderla.
  • La qualificazione di una specifica sostanza in un capo di imputazione (es. hashish vs cocaina) puo' risultare irrilevante ai fini della conferma della responsabilita' se i reati sono stati unificati per continuazione e la corte ha motivato coerentemente la valutazione complessiva.
  • La difesa che invoca la causa di non punibilita' per tenuita' ha l'onere di confutare la ricostruzione del giudice di merito circa la non occasionalita' dell'attivita' delittuosa.
  • Errori apparenti o formali nella motivazione di merito, se non dimostrano un vizio logico giuridico sostanziale, difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • Nelle valutazioni sulla commisurazione della pena la Corte di legittimita' controlla la presenza di vizi di diritto o di illogicita' manifesta: una motivazione articolata e coerente sul punto rende stabile la determinazione del giudice di merito.

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