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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società di telecomunicazioni per il pagamento di euro 156.099,72, in relazione a un contratto di servizi telefonici. In primo grado l’opposizione fu respinta, ritenendosi integrato un grave inadempimento dell’utente per avere utilizzato le SIM fornite con contratto multi business inserendole in apparati GSM Box e rivendendo traffico telefonico a terzi. Il giudizio di appello fu proseguito dal curatore fallimentare, dopo il fallimento della società opponente, e si concluse con il rigetto del gravame. In cassazione la società fallita ha articolato sette motivi: (1) omesso esame del provvedimento AGCM del 3.8.2007, che avrebbe accertato un abuso di posizione dominante della telecom, da cui la ricorrente pretendeva di desumere la tolleranza e persino l’offerta degli apparati GSM Box; (2) violazione dell’art. 1406 c.c., per avere la corte ritenuto legittima la risoluzione e per l’asserita irrilevanza delle clausole contrattuali sulla cessione di diritti e obblighi; (3) omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione, poiché la sentenza avrebbe da un lato escluso attività commerciale della ricorrente nel settore telecom e dall’altro affermato che essa rivendeva traffico telefonico; (4) violazione degli artt. 1 e 33 L. n. 287/1990, sostenendo che l’azione relativa all’abuso di posizione dominante spettasse anche a chi svolgesse attività concorrenziale a prescindere da clausole contrarie; (5) violazione degli artt. 3 e 33 L. n. 287/1990, per avere la corte ritenuto che solo l’impresa concorrente potesse agire, mentre il risarcimento sarebbe spettato anche al consumatore; (6) violazione dell’art. 1, lett. a), d.P.R. n. 318/1997 e dell’art. 25 d.lgs. n. 259/2003, per l’asserita erronea affermazione della mancanza di autorizzazione amministrativa a fornire servizi di telecomunicazione; (7) violazione del principio per cui l’autorizzazione amministrativa rileverebbe solo nei rapporti con la P.A. e dell’art. 25 d.lgs. n. 259/2003. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato che, essendo intervenuto il fallimento della società dopo la sentenza di primo grado e prima dell’appello, la fallita non era munita di legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione in assenza dei presupposti della legittimazione straordinaria o suppletiva rispetto alla curatela. La curatela, infatti, aveva partecipato ai gradi di merito per la tutela della massa dei creditori e aveva poi manifestato solo la volontà di non proporre ricorso per cassazione, circostanza ritenuta insufficiente a integrare un disinteresse assoluto della procedura. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dalla società fallita senza legittimazione processuale autonoma o suppletiva rispetto alla curatela fallimentare. Ha ritenuto che la perdita della capacità processuale del fallito nei rapporti di pertinenza fallimentare sia relativa e opponibile dal curatore, ma diventi assoluta solo se la curatela abbia manifestato un disinteresse assoluto per la lite; nel caso concreto, invece, la curatela aveva seguito il giudizio nei gradi di merito e la sua dichiarazione di non interesse al ricorso per cassazione non equivaleva a disinteresse assoluto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina la cessione del contratto; la ricorrente ne lamentava la violazione, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito per difetto di legittimazione processuale.

  • artt. 1 e 33 L. n. 287/1990

    Invocati dalla ricorrente in tema di abuso di posizione dominante e tutela della concorrenza; la Corte non ha scrutinato la censura nel merito.

  • artt. 3 e 33 L. n. 287/1990

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la proponibilità dell’azione anche da parte del consumatore; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 1, lett. a), d.P.R. n. 318/1997

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime autorizzatorio dei servizi di telecomunicazione; il motivo è rimasto assorbito dall’inammissibilità.

  • art. 25 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato per contestare l’affermazione di mancanza di autorizzazione amministrativa; la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento priva il fallito della legittimazione processuale nei rapporti di pertinenza della massa, ma tale perdita ha carattere relativo e può essere fatta valere dal curatore; diventa assoluta solo quando la curatela abbia manifestato un disinteresse assoluto per la controversia.
  • La mera decisione della curatela di non proporre l’impugnazione non equivale, di per sé, a un disinteresse assoluto per la lite e non abilita automaticamente il fallito a sostituirsi alla procedura concorsuale nel proporre il ricorso per cassazione.
  • Quando il curatore abbia partecipato attivamente ai giudizi di merito per la tutela della massa, il fallito non può invocare una legittimazione suppletiva a proporre impugnazione in cassazione contro la scelta discrezionale della procedura di non coltivare ulteriori gradi di giudizio.
  • In presenza di difetto di legittimazione processuale del ricorrente, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito proposti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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