Cassazione Civile, Ordinanza n. 27568/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La vicenda nasce da una procedura espropriativa relativa ad alcuni fondi siti in Caravaggio. La società ablata propose opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'appello, ma questa la dichiarò inammissibile per tardività. La società ricorse per cassazione con tre motivi: (1) nullità/invalidità della notifica del decreto di esproprio perché eseguita presso un indirizzo diverso dalla sede legale, con richiamo agli artt. 46 c.c., 145, 160 e 101 c.p.c.; (2) anche a voler ritenere corretto l'indirizzo, la notifica a mezzo posta sarebbe stata illegittima perché non eseguita secondo le forme che richiedono l'identificazione del legale rappresentante e la consegna a soggetti abilitati, con richiamo agli artt. 46 c.c., 101, 140, 145 e 160 c.p.c. e all'art. 8 L. 890/1982; (3) erronea individuazione del dies a quo del termine di 30 giorni per l'opposizione alla stima, che la società assumeva dovesse decorrere non dalla data risultante dall'avviso di ricevimento ma dal perfezionamento della notifica dopo 10 giorni dalla spedizione della CAN. Il Consorzio propose ricorso incidentale condizionato deducendo che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per nullità della vocatio in ius e mancata/rinnovata notificazione nel termine assegnato, ai sensi degli artt. 112, 291, 307 c.p.c. Anche il Ministero e l'Agenzia del demanio proposero ricorso incidentale sulla stessa linea, lamentando che, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio, la Corte d'appello non avrebbe potuto concedere un ulteriore rinvio ma avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente e il Consorzio rinunciarono rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, con accettazione reciproca.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale della società e della rinuncia al ricorso incidentale condizionato del Consorzio, dichiarando estinto il giudizio tra tali parti e compensando integralmente le spese. Quanto al ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio, la Corte lo ha dichiarato assorbito, poiché la questione prospettata era pregiudiziale e sarebbe stata esaminabile solo in caso di accoglimento del ricorso principale. Non viene quindi decisa nel merito la questione sulla tempestività dell'opposizione alla stima o sulla validità della notificazione del decreto di esproprio, essendo la causa definita per rinuncia e assorbimento.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di individuazione della sede della società ai fini della notificazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione eseguita a persona giuridica presso indirizzo diverso dalla sede legale.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nullità della notificazione.
Richiamato dalla ricorrente e nei motivi incidentali, in relazione al contraddittorio e alle modalità processuali.
Indicato quale norma del procedimento utilizzato per il deposito dell'opposizione.
Richiamato come disciplina del rito per l'opposizione alla stima.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione presso il destinatario irreperibile o per compiuta giacenza.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la notificazione si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAN.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di rinnovazione della notificazione e ordine di integrazione del contraddittorio.
Richiamato nei motivi incidentali per sostenere che, decorso il termine assegnato per la rinnovazione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Richiamato dai resistenti pubblici in tema di notificazioni all'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, se accettata, comporta l'estinzione del giudizio tra le parti interessate, con regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte.
- Il ricorso incidentale che prospetta una questione pregiudiziale non esaminata dalla sentenza impugnata e che sarebbe rilevante solo in caso di accoglimento del ricorso principale resta assorbito se il ricorso principale viene rinunciato o comunque non esaminato.
- Quando il giudizio si definisce per rinuncia e assorbimento delle impugnazioni, la Corte non affronta nel merito le questioni relative alla tempestività dell'opposizione, alla validità della notifica o all'estinzione del processo nei gradi di merito.
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