Cassazione Civile, Ordinanza n. 36192/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto l’accertamento della prescrizione quinquennale di plurime cartelle esattoriali relative a crediti contributivi previdenziali, richiamate in una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione. In primo grado il tribunale aveva ritenuto prescritte 14 cartelle su 18, ma non le altre 4, valorizzando come atto interruttivo una domanda di rateizzazione presentata nel 2008 e accolta. La corte d’appello ha invece rigettato l’impugnazione principale del contribuente e accolto l’incidentale dell’agente della riscossione, escludendo la prescrizione anche per le 14 cartelle, sulla base dell’effetto interruttivo prodotto dagli atti di intervento in una procedura esecutiva successivamente acquisiti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2944 c.c., sostenendo che la richiesta di rateizzazione non potesse valere come riconoscimento del debito e quindi come atto interruttivo; 2) violazione dell’art. 2945 c.c., censurando la ritenuta permanenza dell’effetto interruttivo collegato alla procedura esecutiva e sostenendo che la rinuncia nel giudizio esecutivo avrebbe dovuto far venir meno tale effetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la giurisprudenza di legittimità riconosce efficacia interruttiva alla richiesta di rateizzazione accettata, in quanto integrativa di riconoscimento del debito; la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva chiaramente articolato la denunciata violazione dell’art. 2945 c.c. e, comunque, la corte territoriale aveva logicamente accertato che gli atti di intervento nella procedura esecutiva avevano interrotto e mantenuto sospesa la prescrizione fino all’estinzione del procedimento, sicché alla data della comunicazione preventiva di ipoteca il termine non era decorso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese in favore dell’INPS e con conseguente contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La richiesta di rateizzazione del debito, se accettata e consapevolmente formulata, può integrare riconoscimento del debito e produrre effetto interruttivo della prescrizione.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la regola applicata dal giudice di merito; nel caso concreto la prescrizione era stata ritenuta interrotta e sospesa fino alla chiusura della procedura esecutiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico: occorre indicare la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione del debito, quando sia accettata e riveli la consapevolezza e la volontà del debitore di riconoscere il credito, può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
- L’accertamento circa la natura interruttiva della richiesta di rateizzazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come vizio di violazione di legge.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti già accertati.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non basta denunciare in astratto la violazione di una norma, ma occorre indicare la regola giuridica asseritamente violata e il punto della decisione che la contraddice.
- Gli atti idonei a interrompere la prescrizione in una procedura esecutiva possono mantenere fermo il decorso del termine fino alla definizione del procedimento, con conseguente irrilevanza della prescrizione se la nuova decorrenza non si sia completata prima dell’atto di riscossione successivo.
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