Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2017 una società aveva convenuto davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il Ministero competente chiedendo il pagamento del residuo risarcimento dei danni derivati dall'esondazione del fiume Tronto del 1992, asseritamente riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa. La pretesa si collocava nel contesto di precedenti indennizzi parziali erogati negli anni 1994-1998 ai soggetti alluvionati, prima dell'accertamento di responsabilità. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione del diritto. Il Tribunale superiore e, poi, la sentenza impugnata avevano ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione e ne avevano fatto decorrere il dies a quo dal rinvio a giudizio, nel 2000, del tecnico incaricato del progetto e della direzione dei lavori delle opere idrauliche, ritenendo che già da quel momento i danneggiati potessero percepire la riferibilità causale dei danni a carenze di progettazione e manutenzione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal solo rinvio a giudizio, perché tale fatto non avrebbe ancora reso effettivamente conoscibile il nesso causale tra evento dannoso e condotta colposa; secondo la ricorrente, il termine avrebbe dovuto iniziare solo alla definizione del processo penale, quando la ricostruzione causale sarebbe divenuta compiutamente conoscibile. Contestualmente veniva censurata anche l'ammissibilità del parere pro veritate depositato a sostegno del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza della prescrizione, confermando che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel risarcimento del danno da fatto illecito il termine comincia a decorrere quando il danneggiato abbia, o possa avere con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. In questa vicenda il rinvio a giudizio del tecnico incaricato delle opere idrauliche è stato considerato un elemento sintomatico idoneo a far decorrere il termine, senza che fosse necessario attendere la definizione definitiva del processo penale. La Corte ha inoltre ribadito che l'accertamento del dies a quo è valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di diritto o motivazione, non ravvisati nel caso. Ha altresì dichiarato inammissibile il parere pro veritate allegato al ricorso, perché non depositabile in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e comunque non proveniente da difensore munito di procura. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori condanne previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., nonché al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel risarcimento del danno da illecito ciò avviene quando il danneggiato abbia o possa avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al fatto del terzo.
Richiamato dai giudici di merito per applicare il termine di prescrizione più lungo correlato al reato ipotizzato nella vicenda di inondazione colposa.
In cassazione non sono depositabili documenti nuovi che non siano finalizzati a dimostrare nullità della sentenza impugnata o ammissibilità del ricorso/controricorso; perciò il parere pro veritate non è ammesso.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta consente le statuizioni di condanna previste dal terzo comma, oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
La Corte applica la responsabilità aggravata e condanna la parte soccombente al pagamento di somme aggiuntive, valorizzando la conformità tra proposta e decisione e la manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione non decorre dalla mera verificazione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato conosca o possa conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la riferibilità causale del danno alla condotta altrui.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione è sufficiente una conoscenza tecnica o comunque una plausibile conoscibilità del nesso causale, che può essere desunta anche da atti del procedimento penale, come il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado, senza necessità dell'accertamento definitivo in sede penale.
- L'individuazione del dies a quo della prescrizione costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e privo di errori di diritto o di sussunzione.
- In cassazione è inammissibile il deposito di un parere giuridico redatto da uno studioso del diritto e allegato alle memorie, quando non si tratti di documentazione ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e non provenga da un difensore ritualmente munito di procura.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., in presenza di giurisprudenza consolidata, può legittimare le ulteriori condanne per responsabilità aggravata e gli effetti sul contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →