Cassazione Penale, Ordinanza n. 33739/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 2, c.p. Il primo motivo sosteneva che l'assenza della persona offesa querelante all'udienza avrebbe dovuto essere interpretata come remissione tacita della querela. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la mancata comparizione del querelante può assumere rilievo ai fini della remissione tacita soltanto quando la citazione sia stata effettuata specificamente in qualità di testimone e non per la mera presenza quale persona offesa o querelante; nel caso concreto, inoltre, il procedimento si era svolto con rito abbreviato. Il secondo motivo denunciava l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, osservando che la causa era stata validamente esclusa dai giudici di merito sulla base del disvalore oggettivo della condotta, con motivazione logicamente coerente e conforme alle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pretesa remissione tacita della querela e inammissibile quello relativo all'art. 131-bis c.p., poiché la valutazione negativa della particolare tenuità del fatto era sorretta da motivazione non illogica e non censurabile in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la diffamazione aggravata contestata all'imputato; la sentenza di condanna di merito è stata confermata.
art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. c.p.p.
La remissione tacita della querela collegata alla mancata comparizione del querelante opera quando questi sia stato citato a comparire specificamente come testimone, non quando sia stato citato soltanto quale persona offesa o querelante.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base del disvalore oggettivo della condotta, purché la motivazione dei giudici di merito sia logicamente coerente e conforme alle risultanze istruttorie.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica richiamata dalla Corte in relazione alla disciplina della remissione tacita della querela.
Massime di principio
- La mancata comparizione del querelante all'udienza non integra remissione tacita della querela quando la citazione sia stata effettuata soltanto in qualità di persona offesa o querelante; tale effetto può conseguire alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, quando il querelante sia stato citato specificamente come testimone.
- La disciplina della remissione tacita della querela collega l'effetto abdicativo alla mancata volontà del querelante di essere escusso come testimone, non alla sua mera assenza dall'udienza in cui avrebbe dovuto presenziare quale persona offesa.
- La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il disvalore oggettivo della condotta con motivazione coerente, logica e conforme alle risultanze processuali.
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