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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell’esecuzione, di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili: una condanna a un anno e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per un reato di cui agli artt. 625 e 625 c.p., commesso a Enna il 28 luglio 2015; una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 1.100 euro di multa per tentata rapina e lesioni, commesse a Regalbuto il 4 maggio 2019; una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per furto aggravato, commesso a Regalbuto il 2 e il 7 marzo 2019; una condanna a undici mesi e venti giorni di reclusione per minaccia aggravata, commessa a Regalbuto il 23 luglio 2018. Il Tribunale aveva respinto l’istanza. Con due motivi, il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la continuazione fosse dimostrata dalla comune spinta a soddisfare esigenze economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva esaminato approfonditamente i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, con argomentazioni logiche; aveva inoltre evidenziato la diversità strutturale delle condotte, l’assenza di legami tra gli episodi e lo iato temporale tra essi. Le censure chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione di tali elementi fattuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata altresì disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il Tribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti, oltre che valorizzando il dato oggettivo, rappresentato dallo iato temporale intercorrente fra i vari episodi delittuosi.

    Nel caso concreto, la diversità strutturale dei reati, la mancanza di legami tra gli episodi e la distanza temporale tra essi sono stati ritenuti elementi incompatibili con la richiesta di riconoscere la continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel caso in esame, infatti, le questioni dedotte sono state risolte – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.

    La valutazione del giudice dell’esecuzione sulla continuazione, quando motivata con argomenti di fatto logici e basata sull’esame dei singoli reati, non può essere nuovamente discussa in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

    Le censure per violazione di legge o vizio di motivazione non possono essere utilizzate per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle argomentazioni fattuali del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto, l’importo è stato fissato in 3.000 euro.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    La sentenza dispone, quando ne ricorrono le condizioni, l’annotazione prevista dalla norma in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice dell’esecuzione sulla sussistenza della continuazione deve essere condotta considerando i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive; la diversità strutturale delle condotte, l’assenza di collegamenti tra gli episodi e un significativo iato temporale possono fondare il diniego del vincolo.
  • Non è consentito ottenere in cassazione una nuova valutazione degli elementi fattuali e delle argomentazioni logiche poste dal giudice dell’esecuzione a fondamento della decisione sulla continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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