Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna relativa alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il testo non espone i motivi originari del ricorso; riferisce che il ricorrente ha regolarmente rinunciato all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero e determinando la somma anche in considerazione dell'avvenuta rinuncia. Ha inoltre disposto, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
volta all’affidamento in prova al servizio sociale o all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
La disposizione è indicata come base normativa della richiesta di affidamento terapeutico; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ricorrendone le condizioni, va disposta l'annotazione prevista dalla norma in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione costituisce causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p.
- In caso di inammissibilità conseguente alla rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la somma può essere determinata tenendo conto dell'avvenuta rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33846/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →