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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna relativa alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il testo non espone i motivi originari del ricorso; riferisce che il ricorrente ha regolarmente rinunciato all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero e determinando la somma anche in considerazione dell'avvenuta rinuncia. Ha inoltre disposto, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. d), c.p.p.

    tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    volta all’affidamento in prova al servizio sociale o all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309

    La disposizione è indicata come base normativa della richiesta di affidamento terapeutico; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    Ricorrendone le condizioni, va disposta l'annotazione prevista dalla norma in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione costituisce causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p.
  • In caso di inammissibilità conseguente alla rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la somma può essere determinata tenendo conto dell'avvenuta rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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