Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente per cassazione un provvedimento del Tribunale di Torino, in composizione monocratica e quale giudice dell’esecuzione. Ha lamentato l’inadeguatezza della motivazione sull’incidenza della propria condizione di tossicodipendenza. La Corte rileva che tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell’imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, anziché sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha precisato, richiamando la giurisprudenza citata, che non rendono ammissibile l’impugnazione né l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, poiché tali atti non trasferiscono al difensore la titolarità del ricorso. Il motivo relativo alla motivazione sulla tossicodipendenza non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. È stata inoltre disposta, ricorrendone le condizioni, l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato o dal condannato e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale costituisce requisito necessario, la cui mancanza determina l’inammissibilità.
ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017
La disposizione è applicata quale base per dichiarare l’inammissibilità del ricorso personale proposto in violazione dei requisiti di sottoscrizione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
ritenuto infine che, ricorrendone le condizioni, vada disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ricorrendone le condizioni, va disposta l’annotazione prevista dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l’imputato o il condannato non può proporre personalmente l’impugnazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena d’inammissibilità.
- L’autenticazione della sottoscrizione apposta personalmente dal ricorrente da parte di un legale non sana il difetto di sottoscrizione qualificata; non lo sana neppure la firma del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito, poiché tali atti non attribuiscono al difensore la titolarità del ricorso.
- In assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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