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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, aveva respinto la richiesta del condannato di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con sette sentenze, relativi a evasione, furto aggravato, violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, tentata rapina, sostituzione di persona, sequestro di persona, rapina e detenzione o porto illegale di armi. Con due motivi, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che i reati erano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, motivato dall’esigenza di far fronte a bisogni economici e, per altra parte, dalla reazione alla privazione della libertà personale. Ha inoltre richiamato la propria condizione psichica precaria e una capacità volitiva grandemente scemata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Il giudice dell’esecuzione aveva esaminato analiticamente i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, rilevando la diversità strutturale delle condotte e l’assenza di legami tra esse; la motivazione è stata ritenuta logica. Le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di tali elementi di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità. Il richiamo alla condizione psichica e alla capacità volitiva grandemente scemata è stato giudicato ininfluente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il Tribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.

    Nel caso concreto, la diversità strutturale dei fatti e l’assenza di legami tra essi sono state ritenute incompatibili con il riconoscimento del vincolo della continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel caso in esame, infatti, le questioni dedotte sono state risolte – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.

    La decisione sull’applicazione della continuazione assunta dal giudice dell’esecuzione sulla base di una valutazione analitica e logicamente motivata dei fatti non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle argomentazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito o dell’esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, nel caso descritto, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.

    Ricorrendone le condizioni, deve essere annotata la previsione di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione va valutata considerando i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive; diversità strutturale delle condotte e assenza di legami tra i fatti possono giustificare il diniego del vincolo.
  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione di elementi fattuali già esaminati dal giudice dell’esecuzione con motivazione logica.
  • Il mero richiamo a una condizione psichica precaria e a una capacità volitiva grandemente scemata è ininfluente se non incide sulle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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