Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza volta a riconoscere la continuazione tra tre gruppi di reati già giudicati con sentenze irrevocabili. La prima sentenza, del 26 marzo 2019, riformata in appello il 24 febbraio 2025 e irrevocabile dal 28 marzo 2025, aveva inflitto un anno e due mesi di reclusione e 260 euro di multa per evasione e furto, consumato e tentato, commessi il 12 dicembre 2018. La seconda, del 10 giugno 2021, confermata il 15 maggio 2023 e irrevocabile dal 15 giugno 2023, aveva inflitto un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per evasione commessa il 18 agosto 2020. La terza, del 19 maggio 2022, confermata l’8 maggio 2024 e irrevocabile dal 26 marzo 2025, aveva inflitto un anno e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa per evasione e furto, consumato e tentato, commessi il 15 novembre 2021. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato la breve distanza temporale tra gli episodi e l’incidenza della tossicodipendenza sulla programmazione dei reati. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollecitavano una diversa lettura delle motivazioni e non evidenziavano difetti motivazionali effettivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva motivatamente escluso un programma criminoso unitario: i reati risultavano determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, senza elementi indicativi di una programmazione comune. La tossicodipendenza era stata presa in considerazione, ma non era sufficiente, da sola e in assenza degli altri indici rivelatori, a dimostrare il medesimo disegno criminoso. La mera prossimità temporale degli episodi non rendeva manifestamente illogica la motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stata inoltre indicata l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato quale elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81 comma secondo cod. pen.
La tossicodipendenza può concorrere a giustificare la continuazione soltanto per reati ad essa collegati e dipendenti, e non sostituisce la necessità degli ulteriori presupposti del medesimo disegno criminoso.
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- Lo stato di tossicodipendenza può costituire un elemento utile a riconoscere la continuazione soltanto per reati collegati e dipendenti da tale condizione e quando risultino comunque soddisfatti gli altri presupposti del medesimo disegno criminoso; la dipendenza, isolatamente considerata, non basta.
- La prossimità temporale tra più reati e la tossicodipendenza non impongono il riconoscimento della continuazione se mancano elementi che dimostrino una programmazione unitaria e il giudice dell’esecuzione motiva che i fatti sono riconducibili a occasioni ed esigenze contingenti.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione mediante una lettura alternativa dei fatti; la censura motivazionale deve individuare un difetto effettivo ed emergente dal provvedimento impugnato.
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