Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza dell'11 dicembre 2023, per la contravvenzione prevista dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, avendo ripetutamente contattato telefonicamente due persone nonostante la prescrizione, connessa alla sorveglianza speciale, di non contattarle; era stato inoltre condannato per molestie ai sensi dell'art. 660 c.p. La Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione, assolvendo l'imputato dal reato di molestie e rideterminando la pena per il residuo reato in tre mesi e dieci giorni di arresto. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: ha sostenuto che il diniego fosse fondato soltanto sulla reiterazione degli episodi e trascurasse la minima offensività, il grado di colpevolezza e le modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze dirette a denunciare contraddittorietà e illogicità inesistenti e, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, per escludere la particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che individui come decisiva l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.; nel caso concreto, è stata considerata decisiva la reiterazione delle violazioni della prescrizione di non contattare le persone offese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 159/2011
la reiterazione della violazione della prescrizione di non contattare la p.o.
La reiterazione della violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale ha costituito, nel caso esaminato, il dato ritenuto decisivo per negare la particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo
Il diniego della causa di non punibilità è adeguatamente motivato quando il giudice individua come decisiva l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione non possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.
Non sono ammissibili censure che, pur formulate come vizi di legittimità, mirano a una nuova valutazione dei fatti o del merito della decisione.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 660 c.p.
una volta mandato assolto l’imputato dalla contestazione ex art. 660 cod. pen.
La decisione d'appello aveva assolto l'imputato dal reato di molestie; tale contestazione non è rimasta oggetto della condanna sottoposta al ricorso.
Massime di principio
- Per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che individui come decisiva l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di contraddittorietà o illogicità della motivazione, solleciti una rivalutazione dei fatti e del merito non consentita in sede di legittimità.
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