Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con rogito del 22 gennaio 1999, di un fondo agricolo a due acquirenti. La proprietaria del fondo confinante e i suoi figli domandarono il riscatto agrario. Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 21 ottobre 2010, rigettò la domanda; la Corte d’appello di Bari, il 28 giugno 2014, la accolse, sostituendo ex tunc i retraenti agli acquirenti e ponendo a loro carico il pagamento del prezzo di lire 1,2 miliardi entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Con ordinanza n. 32218 del 13 dicembre 2018 la Cassazione accolse il terzo motivo del ricorso dei retrattati, relativo al calcolo della capacità lavorativa considerando il fondo per cui si esercitava la prelazione insieme agli altri fondi posseduti o in enfiteusi, e rinviò alla Corte d’appello di Bari. Nel giudizio di rinvio, svolta un’ulteriore CTU, la Corte d’appello, con sentenza n. 107/2025 pubblicata il 29 gennaio 2025, rigettò la domanda di riscatto: ritenne che i fondi fossero coltivati da una società agricola costituita dalla comunione ereditaria e non direttamente dagli attori; rilevò inoltre che non era dimostrata l’abituale coltivazione da parte loro e che il ricorrente aveva svolto attività agricola solo sporadicamente. Il solo Marco Cairelli ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 8 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971, sostenendo che la prova della coltivazione biennale era stata desunta da denunce di semina del 2000-2002, successive alla vendita del 1999; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, di riflesso, dell’art. 2697 c.c., contestando l’acquisizione e l’utilizzabilità nel giudizio di rinvio della documentazione sulla società e sostenendo che l’alterità del coltivatore sarebbe stata dedotta tardivamente; (3) violazione degli artt. 2248 e 1100 c.c., sostenendo che la comunione ereditaria fosse soltanto una comunione di godimento e non un soggetto autonomo esercente impresa agricola; (4) violazione degli artt. 8 e 31 L. n. 590/1965 e 7 L. n. 817/1971, contestando l’idea che l’abitualità richiedesse l’esclusività dell’attività agricola; (5) violazione dell’art. 116 c.p.c., per asserita mancata considerazione degli accertamenti della CTU sul fabbisogno di lavoro e sull’abitualità della coltivazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità basata sulla mancata impugnazione da parte degli altri originari retraenti: il diritto di prelazione e di riscatto spettante al comproprietario coltivatore diretto è esercitabile individualmente e le relative posizioni sono scindibili. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui non riportavano adeguatamente le domande di aiuti comunitari sulle quali si fondava l’accertamento della coltivazione da parte della società; sono stati comunque ritenuti infondati. La Corte ha rilevato che le questioni assorbite dalla precedente ordinanza di cassazione non erano precluse nel giudizio di rinvio; che l’eventuale nullità per acquisizione documentale da parte del CTU doveva essere eccepita nella prima difesa successiva e che la conduzione dei fondi da parte della società costituiva una mera difesa, non soggetta alle preclusioni previste per i fatti impeditivi. Ha inoltre affermato che la prova dei requisiti per il riscatto gravava sul retraente e che gli approfondimenti documentali disposti in sede di rinvio erano giustificati dalla necessità, derivante dal precedente dictum cassatorio, di verificare la forza lavoro necessaria considerando anche gli altri fondi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione di merito sulla natura della comunione ereditaria, accertata dalla Corte territoriale come società di fatto almeno dal 1995 e sulla base di elementi documentali; la censura era comunque non decisiva, persistendo la mancata prova della coltivazione diretta del fondo confinante. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché criticava l’accertamento fattuale senza individuare uno specifico errore di diritto; la constatazione che l’attività agricola fosse svolta solo sporadicamente escludeva l’abitualità, mentre l’eventuale riferimento alla mancata esclusività, isolatamente considerato, era errato ma non decisivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava la violazione dell’art. 116 c.p.c. fuori dai casi individuati dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti € 6.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto nei rapporti con l’intimato non costituito.
Norme richiamate
Sotto altro convergente profilo, poiché la prova dei requisiti ex art. 8 della legge n. 590/1965 è a carico del retraente — ossia, oggi, di Marco Cairelli, perché la questione è impregiudicata anche a seguito di Cass. n. 32218/2018, non potendosi dirsi formato alcun giudicato interno al riguardo —, ritiene la Corte che l’acquisizione di ulteriori documenti nell’ambito della relazione di CTU disposta nel giudizio di rinvio fosse pienamente giustificata dalla necessità di approfondire la questione della forza lavoro.
L’onere di provare i requisiti richiesti per il riscatto agrario, compresi quelli relativi alla capacità lavorativa, grava sul retraente.
Pertanto, la necessità di accertare e identificare l’effettivo coltivatore diretto del fondo confinante derivava dal dictum cassatorio, il che supera comunque il problema della pertinenza temporale delle dichiarazioni di semina, posto che queste potevano al più assurgere a prova contraria escludente il fatto costitutivo della domanda attorea.
Nel giudizio di riscatto fondato sulla qualità di proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, è rilevante l’identificazione di chi coltivi effettivamente il fondo; la prova che la coltivazione sia svolta da un soggetto diverso può contrastare il fatto costitutivo della domanda.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Nel giudizio di rinvio l’istruzione è di regola chiusa e non sono ammesse nuove prove, salvo che ricorrano le specifiche ragioni indicate; tra queste rientrano le esigenze istruttorie originate dalla sentenza di cassazione.
Il quinto motivo, infine, è inammissibile perché propugna la violazione dell’art. 116 c.p.c. al di fuori dei casi segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere denunciata in cassazione al di fuori delle ipotesi in cui la norma risulta effettivamente violata, secondo i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto altro convergente profilo, poiché la prova dei requisiti ex art. 8 della legge n. 590/1965 è a carico del retraente — ossia, oggi, di Marco Cairelli, perché la questione è impregiudicata anche a seguito di Cass. n. 32218/2018, non potendosi dirsi formato alcun giudicato interno al riguardo —, ritiene la Corte che l’acquisizione di ulteriori documenti nell’ambito della relazione di CTU disposta nel giudizio di rinvio fosse pienamente giustificata dalla necessità di approfondire la questione della forza lavoro.
In applicazione della regola sull’onere della prova, spetta al retraente dimostrare i requisiti costitutivi del diritto di riscatto.
La Corte barese ha accertato che, almeno dal 1995, la Comunione ereditaria di Cairelli Vincenzo aveva assunto la natura di vera e propria società di fatto. Si tratta di un accertamento fattuale operato dal giudice d’appello, sicché il motivo in esame si risolve in una richiesta di rivisitazione della fattispecie – meramente perorandosi la natura di comunione di godimento della suddetta Comunione ereditaria –, ovviamente inammissibile, in quanto trattasi di questione riservata al giudice del merito.
La qualificazione della gestione comune come società di fatto o come comunione di godimento, quando dipende dall’accertamento delle circostanze concrete, è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione mediante una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Ciò fermo restando che la conduzione dei fondi da parte della Società agricola in discorso integra un fatto che evidenzia l’inesistenza del fatto costitutivo della domanda retrattati costituisce mera difesa non soggetta a preclusioni, e non un fatto impeditivo da dedurre nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
La deduzione secondo cui il fondo è coltivato da un soggetto diverso dal retraente può costituire mera difesa, diretta a negare un fatto costitutivo della domanda, e non un fatto impeditivo soggetto alle preclusioni dell’art. 183 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di riscatto agrario, il retraente ha l’onere di provare i requisiti costitutivi del diritto, inclusa la coltivazione diretta richiesta e la capacità lavorativa valutata considerando il fondo per cui si esercita la prelazione insieme agli altri fondi posseduti o in enfiteusi.
- La deduzione che il fondo confinante sia coltivato da una società o da un soggetto diverso dal retraente può integrare una mera difesa diretta a negare un fatto costitutivo della domanda e, come tale, non è soggetta alle preclusioni previste per i fatti impeditivi.
- Nel giudizio di rinvio l’istruzione è sostanzialmente chiusa; nuove prove possono tuttavia essere acquisite quando ciò sia giustificato da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione.
- L’eventuale nullità derivante dall’acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico deve essere eccepita nella prima difesa successiva; in mancanza di tempestiva eccezione, la relativa doglianza non può essere utilmente fatta valere.
- La qualità di coltivatore diretto spettante al comproprietario del fondo confinante consente l’esercizio individuale del diritto di prelazione e di riscatto; l’inerzia degli altri comproprietari non rende inammissibile l’impugnazione proposta dal singolo, trattandosi di posizioni scindibili.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove; la contestazione della valutazione del giudice di merito deve individuare uno specifico errore riconducibile al parametro normativo invocato.
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