Cassazione Civile, Ordinanza n. 25738/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa IMU relativa a immobili merce e il riconoscimento della relativa esenzione. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1258/21 pubblicata il 10 febbraio 2021, aveva accolto solo parzialmente l’appello della società: aveva riconosciuto la compensazione tra l’IMU richiesta e la TASI già pagata per la stessa annualità, rideterminando le sanzioni, ma aveva respinto la contestazione sul disconoscimento dell’esenzione IMU per gli immobili merce. La società propose ricorso per cassazione l’8 settembre 2021 con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5-bis, del D.L. n. 102/2013, degli artt. 10, comma 1, e 6, comma 4, della L. n. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR ritenuto decaduta la contribuente dal beneficio dell’esenzione. Nel corso del giudizio di cassazione la società documentò che, con sentenza n. 7996/2022 depositata il 20 dicembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto il suo ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., revocando la decisione impugnata e riconoscendo l’esenzione sulla base di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione. La sentenza di revocazione era passata in giudicato. La società chiese quindi dichiararsi cessata la materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità o l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La revocazione della sentenza d’appello ha eliminato la decisione che costituiva l’oggetto del ricorso per cassazione e la sentenza sostitutiva, ormai passata in giudicato, ha riconosciuto alla società l’esenzione IMU controversa. La possibile impugnazione per cassazione della sentenza di revocazione non rileva, trattandosi di eventualità futura, mentre il difetto d’interesse a coltivare il ricorso attuale era già attuale. La Corte ha precisato che l’interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Nulla per le spese; non ricorrevano i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo la causa d’inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7996/2022, depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla società contribuente, ritenendo fondato il motivo riferito all’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione alla medesima questione giuridica concernente la spettanza dell’esenzione IMU per gli immobili merce, revocando la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.
La revocazione accolta della decisione d’appello, fondata nel caso concreto sull’esistenza di un giudicato esterno, ha rimosso la sentenza impugnata in cassazione e ha fatto venir meno l’interesse a coltivare quel ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello revoca la decisione impugnata in cassazione, il ricorso per cassazione contro quella decisione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, poiché è venuto meno l’oggetto dell’impugnazione.
- L’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, valutato in relazione alla domanda originaria.
- La possibilità che la sentenza di revocazione venga a sua volta impugnata per cassazione non conserva l’interesse a coltivare il ricorso contro la decisione revocata: tale eventuale impugnazione è una mera possibilità, mentre il difetto d’interesse è attuale.
Come è indicizzato
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