Cassazione Civile, Ordinanza n. 25715/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda municipalizzata)
La controversia
Il concessionario aveva convenuto l’azienda di trasporti municipalizzata chiedendo il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto del 14 luglio 1990, che gli aveva concesso per tre anni, al corrispettivo annuo di lire 30.000.000, spazi pubblicitari nelle cabine e nelle stazioni della funivia Taormina-Mazzarò e su mezzi dell’azienda. Deduceva che, dopo circa cinque mesi, il servizio era stato interrotto e che il 12 febbraio 1992, in occasione della demolizione delle stazioni, l’azienda aveva rimosso i pannelli e soppresso gli spazi pubblicitari, senza considerare i contratti già conclusi con inserzionisti, che li avevano disdettati. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1275/2001, aveva accolto la domanda e liquidato il danno in lire 153.800.000. L’azienda succeduta alla convenuta aveva proposto appello; il concessionario aveva resistito e proposto appello incidentale sul calcolo degli interessi. Nel corso dell’appello l’azienda aveva promosso querela di falso relativa a dieci documenti prodotti per provare i danni; il Tribunale aveva dichiarato falsi sette documenti e la decisione era divenuta definitiva. Dopo la riassunzione, la Corte d’appello di Messina aveva respinto l’eccezione di estinzione per tardiva riassunzione e i primi tre motivi dell’appello principale, quindi, con sentenza definitiva del 15 marzo 2022, aveva parzialmente accolto l’appello principale e quello incidentale, rideterminando il risarcimento in euro 2.114, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo. Aveva escluso la prova del lucro cessante basata sui documenti dichiarati falsi e sull’offerta dell’11 gennaio 1992 di un inserzionista, per lire 80.000.000, rilevando che essa riguardava tutti gli spazi, mentre parte di questi risultava già oggetto di contratti con altri inserzionisti. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il concessionario ha denunciato violazione degli artt. 1362, primo comma, e 2697, primo comma, c.c., sostenendo che l’offerta e la successiva risposta dimostravano il danno e che non vi era ragione di valutarle diversamente dagli altri documenti ritenuti idonei. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione dell’art. 1326, primo e secondo comma, c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’inserzionista aveva accettato l’offerta sapendo che alcuni spazi erano già stati commissionati ad altri clienti e che l’esecuzione dell’accordo avrebbe comunque comportato l’incasso di lire 80.000.000.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo non prospettava effettivamente un errore nell’interpretazione del contratto né una violazione della regola sull’onere della prova: contestava, in sostanza, la valutazione dell’efficacia probatoria dell’offerta e della risposta, rispetto alla quale il concessionario era onerato di provare il danno da lucro cessante. Inoltre, la censura motivazionale non era stata formulata con la necessaria specificità nel ricorso e non poteva essere integrata con la memoria. Il secondo motivo non indicava un fatto storico, principale o secondario, omesso e decisivo, ma riproponeva questioni e argomentazioni sulla portata dei documenti e sulla conclusione dell’accordo; si trattava di profili rimessi alla valutazione del giudice di merito, senza che il ricorso rispettasse i limiti per censurarla in cassazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente a rifondere le spese alla controricorrente, liquidate in euro 5.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la violazione della regola dell’onus probandi può prospettarsi solo quando il giudice erroneamente
Il testo disponibile riporta la proposizione interrotta, ma chiarisce che la violazione dell’onere della prova è configurabile quando il giudice ne abbia erroneamente ripartito il carico. Non ricorre quando la contestazione riguarda soltanto la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla parte onerata di dimostrare il danno.
Le norme sull'interpretazione dei contratti sono applicabili ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontà consapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici di natura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'esercizio della discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 cod. proc. civ. e nel rispetto dell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.
Le regole di interpretazione contrattuale si applicano, nei limiti della compatibilità, agli atti unilaterali patrimoniali che esprimono una volontà diretta a produrre effetti giuridici; non si applicano invece agli atti processuali destinati a svolgere funzione probatoria, la cui valutazione compete al giudice secondo l’art. 116 c.p.c.
mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'esercizio della discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 cod. proc. civ. e nel rispetto dell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.
Gli atti formati o prodotti nel processo per fini istruttori o probatori sono valutati dal giudice nell’esercizio del prudente apprezzamento, con motivazione congrua, sufficiente e logicamente conforme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente riproporre questioni o argomentazioni sulla valutazione delle prove.
La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.
La memoria può chiarire e illustrare motivi già compiutamente enunciati nel ricorso, ma non può introdurre o integrare censure mancanti o incomplete.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di violazione della regola sull’onere della prova non può risolversi in una contestazione della valutazione di attendibilità o efficacia probatoria dei documenti: occorre che si alleghi un’erronea ripartizione del carico probatorio.
- Le regole di interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti della compatibilità, agli atti unilaterali patrimoniali che esprimono una volontà diretta a produrre effetti giuridici; non governano invece gli atti processuali destinati a svolgere funzione probatoria, rimessi alla valutazione del giudice.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare il mancato esame di argomentazioni, questioni o una diversa lettura delle prove.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione può illustrare censure già compiutamente formulate nel ricorso, ma non può integrarle né introdurne di nuove.
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