Cassazione Civile, Ordinanza n. 25730/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia trae origine dai lavori di sistemazione a verde degli spazi esterni di una villa, curati nel 2001-2002 da un agronomo titolare di un’azienda agricola ortoflorovivaistica. Una relazione illustrativa, redatta su carta intestata dell’azienda, prevedeva un costo complessivo di lire 31.404.000 (€ 16.218,81), inclusa la direzione dei lavori; alcune opere furono eseguite da imprese collaboratrici, tra cui una ditta incaricata dell’impianto di irrigazione. Nel giugno 2002 la committente interruppe il rapporto lamentando il mancato conseguimento dei risultati promessi; nel 2003 promosse un accertamento tecnico preventivo. Nel 2005 l’agronomo ottenne dal Tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo n. 477/2005 per € 17.074,90, richiesti per progettazione, direzione e contabilità dei lavori e per ulteriori prestazioni professionali; la ditta che aveva realizzato l’impianto di irrigazione ottenne il decreto ingiuntivo n. 644/2005 per € 7.747,89. La committente oppose entrambi i decreti e, in altro giudizio, contestò anche il decreto per il prezzo residuo delle piante; dedusse che il rapporto con l’agronomo era un appalto stipulato con l’azienda, eccepì l’inadempimento e domandò il risarcimento dei danni. Riunite le cause, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4774/2016, revocò i decreti n. 477/2005 e n. 644/2005, qualificò il rapporto con l’azienda come appalto, ritenne che la ditta dell’impianto avesse operato su incarico dell’appaltatore e condannò quest’ultimo a € 4.400 di risarcimento. Dichiarò inoltre inammissibile, perché nuova e non accettata dalla controparte, la domanda subordinata di pagamento di € 17.074,90 formulata dall’opposto con memoria del 18 maggio 2007, senza decidere sulla differenza a credito stimata dal consulente in € 4.067. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 978/2021 depositata il 14 settembre 2021, rigettò l’appello principale dell’agronomo e quello incidentale della ditta. L’agronomo ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’interpretazione e qualificazione del contratto e motivazione apparente, sostenendo che la relazione non costituisse un contratto d’appalto, che egli non avesse la qualificazione imprenditoriale necessaria, che la direzione dei lavori fosse prestazione professionale incompatibile con l’appalto e che le prestazioni professionali dovessero essere remunerate separatamente; (2) nullità per motivazione apparente, violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla condanna risarcitoria, contestando la prova dei danni e del nesso causale, la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio rispetto all’accertamento tecnico preventivo, la mancata considerazione della tranciatura dei tubi nel giugno 2003, dell’assenza di fatture per il rifacimento e della pretesa efficacia confessoria delle dichiarazioni della committente; (3) violazione dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. e delle norme connesse, sostenendo che la domanda subordinata proposta con la memoria del 18 maggio 2007 fosse una modifica ammissibile, non una domanda nuova, poiché lasciava invariati petitum e fatti e adeguava soltanto la qualificazione giuridica del rapporto a quella prospettata dall’opponente.
La decisione
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta il primo e il secondo. Quanto al primo, dichiara inammissibili le censure che sollecitano una diversa lettura delle prove e dei documenti, rilevando che la qualificazione del contratto è apprezzamento del giudice di merito e che non è stato indicato alcun canone ermeneutico violato; esclude inoltre la motivazione apparente e afferma che l’art. 1655 c.c. non richiede che l’appaltatore abbia una specifica qualifica commerciale o artigianale, ma l’organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio. Le prestazioni di progettazione, relazione e direzione dei lavori sono state ricondotte al rapporto d’appalto accertato. Quanto al secondo, dichiara inammissibile la censura di omesso esame perché le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sulle ragioni di fatto; esclude la motivazione apparente, ritenendo sufficiente il richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio che aveva esaminato le voci di danno, e rigetta la dedotta violazione degli artt. 2697 e 2730 ss. c.c., poiché il giudice aveva ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base delle prove acquisite e la diversa lettura delle dichiarazioni della committente investiva una valutazione di merito. Quanto al terzo, la Corte rileva che il giudizio, introdotto il 5 ottobre 2005, è regolato dal testo dell’art. 183 c.p.c. anteriore alle modifiche applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006. La domanda subordinata della memoria del 18 maggio 2007 non è nuova: conserva il petitum monitorio di € 17.074,90 e si riferisce alla stessa vicenda negoziale e ai fatti già introdotti dall’opponente, mutando soltanto la qualificazione giuridica in coerenza con quella prospettata dalla controparte. È dunque un’emendatio libelli ammessa dall’art. 183 c.p.c.; non occorrevano né la sua proposizione nella comparsa di costituzione né una domanda riconvenzionale dell’opponente. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È infondato l’assunto che l’appaltatore debba essere un imprenditore commerciale o artigiano: l’art. 1655 c.c. richiede l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, non una determinata qualificazione dell’impresa, e i giudici di merito hanno accertato che l’azienda del ricorrente aveva assunto la sistemazione a verde avvalendosi di ditte collaboratrici.
Per la configurabilità dell’appalto non occorre una specifica qualifica commerciale o artigianale dell’appaltatore; rilevano l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione dell’attività a proprio rischio.
Si tratta dunque di una emendatio libelli, che la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c. poteva accogliere (Cass. SU 12310/2015).
Nel regime processuale applicabile al giudizio, può essere introdotta con la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c. la modifica della domanda che, lasciando invariati petitum e fatti costitutivi già acquisiti al processo, adegua la qualificazione giuridica del rapporto a quella prospettata dall’opponente.
art. 183, quinto comma, c.p.c.
Quel testo consentiva alle parti di «precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate», e al giudice di concedere un termine per il deposito di memorie «contenenti precisazioni o modificazioni delle domande».
La versione dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. applicabile ratione temporis consentiva modificazioni delle domande mediante le memorie depositate nel termine assegnato dal giudice, purché si trattasse di emendatio e non di domanda nuova.
art. 183 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 35 del 2005
Al giudizio r.g. 5308/2005, introdotto con citazione notificata il 5 ottobre 2005, si applica l’art. 183 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 35 del 2005, che si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-quinquies, del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. n. 273 del 2005, convertito dalla l. n. 51 del 2006).
La disciplina delle modificazioni della domanda va individuata in base alla data d’instaurazione del giudizio: ai procedimenti iniziati prima del 1° marzo 2006 si applica il testo previgente dell’art. 183 c.p.c.
La regola sull’onere della prova è violata soltanto quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando, come nella specie, ritenga assolto l’onere dell’attrice in riconvenzionale sulla base delle prove acquisite.
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice ripartisce l’onere probatorio in modo difforme dalla legge, non quando valuta le prove e ritiene che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte di appello ha esposto le ragioni della qualificazione (il tenore delle lettere della committente e del suo difensore, la redazione della relazione su carta intestata dell’azienda e la sua estraneità a prestazioni proprie dell’agronomo, la previsione dell’esecuzione delle opere da parte di ditte collaboratrici dell’azienda), con una motivazione che rende percepibile il fondamento della decisione e supera il minimo costituzionale (Cass. SU 8053/2014); che quelle ragioni muovano da una lettura dei documenti diversa da quella proposta dal ricorrente attiene alla sufficienza della motivazione, non alla sua esistenza.
La motivazione non è apparente quando espone ragioni che rendono percepibile il fondamento della decisione; la contestazione della diversa lettura delle prove investe la valutazione di merito, non l’esistenza della motivazione.
art. 167, secondo comma, c.p.c.
Ne discende l’erroneità di entrambe le ragioni su cui la Corte di appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità. Tanto il richiamo al termine della comparsa di costituzione ex art. 167, secondo comma, c.p.c., quanto la necessità di una riconvenzionale dell’opponente cui collegare la domanda secondo i criteri dell’art. 36 c.p.c. (Cass. 5415/2019) presuppongono che la domanda dell’opposto sia nuova e riconvenzionale, e tale essa non è.
Il termine previsto per le domande da proporre nella comparsa di costituzione non preclude una modifica non nuova della domanda monitoria: tale preclusione è pertinente alle domande nuove, non all’emendatio libelli.
Ne discende l’erroneità di entrambe le ragioni su cui la Corte di appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità. Tanto il richiamo al termine della comparsa di costituzione ex art. 167, secondo comma, c.p.c., quanto la necessità di una riconvenzionale dell’opponente cui collegare la domanda secondo i criteri dell’art. 36 c.p.c. (Cass. 5415/2019) presuppongono che la domanda dell’opposto sia nuova e riconvenzionale, e tale essa non è.
La necessità di collegare una domanda dell’opposto alla riconvenzionale dell’opponente secondo i criteri dell’art. 36 c.p.c. non riguarda la modifica della domanda monitoria che non sia nuova.
Sul secondo profilo, peraltro, le Sezioni Unite hanno superato l’indirizzo che subordinava le domande dell’opposto diverse da quella monitoria a una riconvenzionale dell’opponente (Cass. SU 26727/2024).
La proposizione da parte dell’opposto di domande diverse da quella monitoria non è in via generale subordinata alla formulazione di una domanda riconvenzionale dell’opponente.
La valenza confessoria che il ricorrente attribuisce alle lettere della committente e al ricorso per accertamento tecnico preventivo si risolve, a sua volta, in una diversa valutazione del loro contenuto quanto al nesso causale, riservata al giudice di merito: quelle dichiarazioni, con le quali la committente imputava all’impianto tubazioni inadeguate e posate a profondità insufficiente, non contengono l’ammissione che i danni dipendessero da un fatto proprio.
La deduzione di efficacia confessoria di dichiarazioni deve confrontarsi con il loro contenuto; la diversa lettura della portata delle dichiarazioni ai fini del nesso causale costituisce valutazione di merito, se non emerge un’ammissione del fatto proprio.
Muta soltanto la qualificazione giuridica del rapporto, che l’opposto ha adeguato a quella prospettata dalla controparte e che spetta in ogni caso al giudice; la determinazione, anche in via incidentale, dell’intero credito serve a verificarne la capienza, non amplia la domanda.
L’interesse a modificare la domanda sussiste nel caso in cui la modifica adegui la qualificazione giuridica del medesimo rapporto alla prospettazione avversaria; la richiesta di accertare incidentalmente l’intero credito per verificarne la capienza non amplia, di per sé, il petitum.
Ne discende l’erroneità di entrambe le ragioni su cui la Corte di appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità. Tanto il richiamo al termine della comparsa di costituzione ex art. 167, secondo comma, c.p.c., quanto la necessità di una riconvenzionale dell’opponente cui collegare la domanda secondo i criteri dell’art. 36 c.p.c. (Cass. 5415/2019) presuppongono che la domanda dell’opposto sia nuova e riconvenzionale, e tale essa non è.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda dell’opposto che costituisce mera modifica non nuova della domanda monitoria non è assoggettata alle preclusioni proprie di una domanda riconvenzionale nuova.
La domanda proposta con quella memoria non è nuova. Il petitum è rimasto quello della domanda monitoria: la condanna al pagamento di € 17.074,90.
La valutazione della domanda va condotta considerando se il petitum originario sia stato modificato; nel caso deciso, la permanenza della richiesta di condanna alla stessa somma concorreva a escludere la novità.
Massime di principio
- La qualificazione del contratto, quando dipende dalla ricostruzione della comune volontà delle parti e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, spetta al giudice di merito; in cassazione la relativa decisione è censurabile per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per i vizi motivazionali deducibili, non mediante una richiesta di nuova lettura delle prove.
- Ai fini dell’appalto non è necessaria una specifica qualifica commerciale o artigianale dell’appaltatore: sono richieste l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione dell’attività a proprio rischio.
- La motivazione non è apparente se rende percepibili le ragioni della decisione. La contestazione della sufficienza o della correttezza della lettura dei documenti e delle prove, a fronte di una motivazione riconoscibile, investe il merito.
- La censura di violazione dell’onere della prova è fondata quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella cui la legge lo assegna; non lo è quando il giudice ritiene assolto l’onere della parte sulla base delle prove acquisite.
- Nel regime dell’art. 183 c.p.c. applicabile ratione temporis, è ammissibile come emendatio libelli la modifica della domanda dell’opposto che mantiene invariati petitum e vicenda sostanziale e adegua soltanto la qualificazione giuridica del rapporto a quella prospettata dall’opponente.
- La domanda dell’opposto che costituisce emendatio libelli non deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nella comparsa di costituzione e non richiede una domanda riconvenzionale dell’opponente; la regola sulle domande alternative da formulare in comparsa non si estende alla mera riqualificazione giuridica della stessa vicenda e delle medesime prestazioni.
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