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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28842/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di ripetizione delle somme pagate a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque nel servizio idrico integrato del Comune di Napoli. Gli utenti avevano agito sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, quella quota non fosse dovuta in assenza di impianti di depurazione funzionanti o se gli impianti fossero temporaneamente inattivi. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello proposto dall'Azienda speciale, aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo non provato il presupposto del mancato funzionamento del depuratore e comunque applicabile l'art. 8-sexies del d.l. 208/2008, convertito in l. 13/2009, norma ritenuta retroattiva. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che dovesse rispondere l'azienda con cui era stato concluso il contratto di utenza; 2) violazione delle regole sulla prova e omesso esame di documenti, assumendo che il corretto funzionamento del depuratore dovesse essere provato dal gestore per il principio di vicinanza della prova; 3) violazione delle norme sull'irretroattività, contestando l'applicazione dell'art. 8-sexies a fatti anteriori; 4) carenza di motivazione sulla pretesa retroattività; 5) violazione delle regole sull'onere della prova degli oneri di progettazione e realizzazione degli impianti di depurazione. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse su una ratio decisiva non censurata: l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. per non contestazione del fatto che erano in corso attività di progettazione, realizzazione o completamento necessarie all'attivazione/adeguamento del servizio, fatto che consentiva l'operatività dell'art. 8-sexies. Perciò ha dichiarato inammissibili le censure che non colpivano tale ratio e ha rigettato il ricorso; il ricorso incidentale della Regione è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale degli utenti, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della Regione Campania. Ha inoltre compensato le spese tra i ricorrenti e la Regione Campania per il rapporto processuale relativo al ricorso incidentale assorbito, ma ha condannato solidalmente i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Azienda speciale, della società Hydrogest Campania in liquidazione e della Regione Campania. La decisione conferma il rigetto della domanda di ripetizione della quota di depurazione, perché la Corte ha ritenuto non efficacemente attaccata la ratio decidendi del giudice d'appello fondata sulla non contestazione dei fatti che legittimavano l'applicazione dell'art. 8-sexies del d.l. 208/2008.

Norme richiamate

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimazione passiva del soggetto con cui era stato concluso il contratto di utenza.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per fondare la ripetizione dell'indebito delle somme pagate a titolo di quota depurazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte valorizza il principio di non contestazione, osservando che il giudice di merito aveva ritenuto provato, per mancata contestazione, il fatto costitutivo dell'operatività dell'art. 8-sexies.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedotta carenza di motivazione sulla retroattività, censura ritenuta non utile a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il fatto impeditivo dell'applicazione dell'art. 8-sexies non è a carico degli utenti.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alle allegazioni e contestazioni della parte convenuta, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    Norme processuali invocate per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità di parte delle censure perché non dirette contro la ratio decidendi.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    La Corte ribadisce che la norma, volta a regolare gli effetti della sentenza costituzionale n. 335/2008 sulla ripetizione delle somme pagate per la depurazione, ha retroattività implicita nella sua ratio; il fatto impeditivo della sua operatività va provato dal gestore, ma nella specie risultava integrato per non contestazione.

  • art. 10 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti contro la retroattività della disciplina, ma la censura è stata respinta.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti contro la retroattività della disciplina, ma la censura è stata respinta.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti contro la retroattività della disciplina, ma la censura è stata respinta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'onere della prova e all'accesso alla tutela, senza accoglimento.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama propria giurisprudenza che esclude la violazione del principio di eguaglianza da parte dell'art. 8-sexies.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che la norma interferisca con le prerogative del giudice.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che la norma incida sull'esercizio della giurisdizione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU per escludere incompatibilità della disciplina.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione all'art. 117 Cost. per escludere violazioni del giusto processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sulla trattazione camerale richiamata per la fissazione del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata, anche quando il ricorso deduca ulteriori questioni astrattamente rilevanti.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla non contestazione di un fatto costitutivo o impeditivo, il ricorrente deve impugnare specificamente tale accertamento; non è sufficiente discutere soltanto della distribuzione astratta dell'onere della prova.
  • La norma che disciplina la ripetizione delle somme pagate dagli utenti del servizio idrico per la quota di depurazione, emanata per dare attuazione agli effetti della sentenza costituzionale n. 335/2008, opera con retroattività implicita nella sua ratio.
  • Nel contenzioso sulla ripetizione della quota di depurazione, il fatto impeditivo dell'operatività della disciplina favorevole all'utente non è allegabile come onere dell'utente, ma va provato dal gestore; tuttavia, se tale fatto risulta non contestato, il giudice può ritenere integrati i presupposti applicativi della norma.
  • Qualora una decisione di merito si fondi su plurime rationes autonome e una di esse resti intangibile, le censure dirette alle altre ragioni diventano inammissibili per difetto di interesse, perché non potrebbero comunque portare alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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