Cassazione Civile, Ordinanza n. 05533/2025 del 02/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per far accertare che il vicino comproprietario avesse illegittimamente occupato una corte comune in un complesso sito nel comune di Ostellato, installando senza consenso una siepe vicino al confine, oltre ad alberi, vasi e fioriere con supporti per rampicanti nell'area prospiciente l'ingresso della propria abitazione. Chiedevano quindi la condanna al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice di pace aveva respinto la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo che le opere integrate un uso consentito della cosa comune ex art. 1102 c.c. e non una innovazione vietata ex art. 1120 c.c., poiché non impedivano il pari uso della corte e non ne alteravano la destinazione. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: errata sussunzione della fattispecie concreta nelle norme sulla comunione, sostenendo che la siepe e i manufatti avessero creato una demarcazione di fatto tra le proprietà e una ripartizione delle aree; erronea applicazione degli artt. 1120 e 1102 c.c., assumendo che l'occupazione di circa un terzo della superficie comune costituisse innovazione lesiva del pari uso e potenzialmente rilevante anche ai fini dell'usucapione; omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione; erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta dai ricorrenti basata su una valutazione soggettiva e non sui dati oggettivi. È stata anche chiesta, con memoria, l'autorizzazione a produrre fotografie della corte comune, ma la richiesta è stata respinta perché in cassazione non sono ammessi documenti relativi a vicende successive al ricorso, salvo eccezioni non ricorrenti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il tribunale aveva correttamente qualificato l'intervento come uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. e non come innovazione ex art. 1120 c.c.; ha inoltre precisato che il denunciato vizio di sussunzione non sussisteva, essendo stata correttamente interpretata la norma e contestata solo la ricostruzione fattuale, non sindacabile in cassazione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza di appello era una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, con conseguente preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola l'uso della cosa comune da parte del singolo partecipante, consentendo modificazioni finalizzate alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione, purché non ne alterino la destinazione e non impediscano il pari uso agli altri comproprietari.
Disciplina le innovazioni della cosa comune; presuppone opere di trasformazione che incidano sull'essenza del bene e sulla sua originaria funzione, connessa a una deliberazione collettiva, e non semplici modificazioni individuali.
In cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, salvo i documenti relativi alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso e del controricorso e alla rinuncia al ricorso.
art. 348-ter c.p.c. ultimo comma
In caso di doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 comma 1-quater
In presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella comunione, la collocazione di siepi o manufatti su una parte del bene comune non integra di per sé un'innovazione: occorre verificare se l'intervento modifichi l'essenza del bene, ne alteri la destinazione o impedisca il pari uso agli altri partecipanti.
- Il discrimine tra innovazione ex art. 1120 c.c. e uso consentito della cosa comune ex art. 1102 c.c. va tracciato in base a un duplice criterio: oggettivo, relativo all'incidenza dell'opera sulla cosa comune, e soggettivo, relativo alla presenza o meno di una deliberazione collettiva nell'interesse della maggioranza.
- In cassazione il vizio di sussunzione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla fattispecie concreta una norma non pertinente oppure trae dalla norma conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione; non consente di rimettere in discussione la mera ricostruzione del fatto.
- La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la 'doppia conforme', cioè quando appello e primo grado decidono sulla base delle medesime ragioni di fatto.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti documenti relativi a vicende successive al ricorso, salvo le limitate eccezioni previste dall'art. 372 c.p.c.
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