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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36047/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia nasce dalla presenza, su un fondo sito in un consorzio residenziale, di un filare di pioppi bianchi piantati dalla società proprietaria del terreno a distanza molto ridotta dal confine con il giardino di un vicino. Il proprietario confinante lamentava l’invasione del proprio giardino da parte delle radici, con danni al prato e necessità di bonifica, e aveva chiesto in via di risarcimento in forma specifica l’adozione dei provvedimenti idonei a eliminare la causa del pregiudizio; in primo grado era stata disposta la realizzazione di una barriera anti-radici e il risarcimento delle spese di ripristino. In appello la soluzione della barriera veniva ritenuta insufficiente e la società veniva condannata all’abbattimento del filare e della ceppaia. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 896, 892 e 894 c.c., sostenendo che l’art. 896 c.c. consentirebbe solo al proprietario invaso di tagliare le radici o imporne il taglio al vicino, ma non di ottenere l’abbattimento degli alberi, non richiesto nemmeno per violazione delle distanze legali; 2) violazione degli artt. 896 e 1227 c.c., sostenendo che il danneggiato avrebbe potuto evitare o contenere i danni recidendo le radici, sicché non sarebbe dovuto il risarcimento ovvero opererebbe il concorso colposo del creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto, sul primo, che la domanda originaria del vicino comprendeva già la richiesta di adottare ogni provvedimento idoneo a eliminare definitivamente la causa del danno e che, in concreto, risultava allegata anche la violazione della distanza legale di cui all’art. 892 c.c.; ha inoltre affermato che l’art. 896 c.c. attribuisce al proprietario invaso la facoltà di tagliare le radici, ma non esclude, quando tale recisione non sia praticabile perché comprometterebbe la stabilità degli alberi, la possibilità di ottenere la rimozione degli alberi stessi quale rimedio contro una condotta illecita protratta del proprietario del fondo confinante. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., perché il danneggiato non aveva l’obbligo giuridico di recidere le radici; ha inoltre rilevato che l’eventuale eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. era stata proposta tardivamente, solo in comparsa conclusionale, e quindi non poteva essere esaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 892 c.c.

    la distanza legale del filare dei pioppi dal confine

    La Corte considera che, sulla base delle allegazioni e della CTU, poteva emergere anche una violazione della distanza legale, idonea a giustificare la domanda di estirpazione.

  • art. 894 c.c.

    È richiamato come fondamento per ritenere ammissibile la rimozione degli alberi in caso di violazione delle norme sulle distanze.

  • art. 896 c.c.

    Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo

    Attribuisce al proprietario invaso la facoltà di tagliare le radici o di imporne il taglio al vicino, ma non preclude la tutela in forma specifica con l’eliminazione degli alberi quando la recisione non sia praticabile senza compromettere la stabilità delle piante.

  • art. 2051 c.c.

    La crescita invasiva e non contrastata degli alberi viene qualificata come condotta illecita sanzionabile anche in riferimento alla responsabilità da cosa in custodia.

  • art. 2058 c.c.

    Viene richiamato quale base della tutela risarcitoria in forma specifica, inclusa la rimozione della causa del danno.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La Corte esclude il concorso colposo del danneggiato, perché il proprietario invaso non aveva un obbligo giuridico di impedire l’evento recidendo le radici.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    il risarcimento non é dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

    La relativa eccezione è qualificata come eccezione in senso stretto e, perciò, deve essere proposta tempestivamente nella prima difesa utile, non in comparsa conclusionale.

  • art. 702 bis c.p.c.

    È il rito sommario che aveva scandito la fase introduttiva del giudizio di primo grado e i termini per la tempestiva proposizione delle eccezioni.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in Cassazione per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il proprietario del fondo invaso dalle radici di alberi altrui non è tenuto giuridicamente a recidere personalmente le radici: l’art. 896 c.c. gli attribuisce una facoltà di intervento, non un obbligo di autotutela.
  • Quando la semplice recisione delle radici non sia concretamente praticabile perché metterebbe a rischio la stabilità degli alberi, il proprietario leso può ottenere anche la rimozione degli alberi o della ceppaia quale rimedio di ripristino contro la permanenza della condotta illecita.
  • La tutela in forma specifica ex art. 2058 c.c. può spingersi fino all’eliminazione della causa del danno, se questa è l’unica soluzione tecnicamente praticabile e proporzionata al pregiudizio accertato.
  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. richiede una violazione di un obbligo giuridico di attivarsi per evitare il danno; la mera possibilità materiale di ridurre il pregiudizio non basta.
  • L’eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. è eccezione in senso stretto e deve essere dedotta tempestivamente nella prima difesa utile, non potendo essere introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale.
  • In materia di radici invasive provenienti dal fondo vicino, la violazione delle distanze legali e la persistente invasione possono legittimare rimedi più incisivi del mero taglio delle radici, se ciò sia necessario per eliminare definitivamente la causa del danno.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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