Cassazione Civile, Ordinanza n. 29012/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società, ai fini IVA, IRAP e IRES, l’indetraibilità di alcuni importi e maggiori imponibili connessi a operazioni di trasporto e di appalto ritenute oggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, tali operazioni erano state poste in essere tra la società contribuente e altre società riconducibili a un’unica persona fisica, con utilizzo comune di mezzi, strutture e personale, talvolta formalmente trasferito da una società all’altra ma di fatto impiegato in modo continuativo per la medesima attività, sotto l’apparenza di un appalto di servizi. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, con motivazione ritenuta dalla Cassazione composta da affermazioni generiche e astratte sulla s.r.l., sul sub-trasporto e sul criterio teleologico di interpretazione. In Cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione o falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo la legittimità dell’avviso; la contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando (1) la compensazione delle spese in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; (2) la nullità dell’avviso per omessa preventiva richiesta di chiarimenti ex art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, eccezione che la CTR avrebbe omesso di esaminare.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale della contribuente. Ha dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente, composta da enunciazioni generali e non idonee a spiegare le ragioni del decisum; inoltre è stata rilevata l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa al mancato previo contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; la motivazione della CTR è stata ritenuta in concreto meramente apparente.
È richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è ravvisata nella motivazione generica e inconferente della CTR.
È richiamato sia per contestare la legittimità dell’avviso fondato su operazioni elusive/inesistenti, sia per il profilo del previo invio di chiarimenti al contribuente prima dell’emissione dell’avviso.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973
La Corte rileva che la CTR non ha esaminato l’eccezione di nullità dell’avviso per mancata preventiva richiesta di chiarimenti, con conseguente accoglimento del motivo incidentale.
È evocato nel motivo incidentale sulle spese; il motivo è però rimasto assorbito.
È evocato nel motivo incidentale sulla compensazione delle spese; il motivo è però rimasto assorbito.
Massime di principio
- La sentenza di merito è nulla per difetto di motivazione quando si limita a enunciazioni generiche o astratte, prive di reale collegamento con i fatti di causa e incapaci di rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In sede tributaria, la motivazione deve dare conto in modo specifico delle ragioni della decisione e non può risolversi in affermazioni di principio su istituti giuridici o criteri ermeneutici non calati nella concreta fattispecie.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente proposta integra vizio della decisione e comporta cassazione con rinvio quando la questione non sia stata in alcun modo esaminata dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio assorbente della motivazione, gli ulteriori motivi che attengono al merito della pretesa fiscale restano assorbiti.
- Se la parte che impugna la decisione deduce anche il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla disciplina antielusiva, il giudice di merito deve esaminare espressamente tale eccezione.
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