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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06606/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione fondato sul suo asserito soggiorno illegale in Italia. Il ricorrente deduceva che, al momento dell'espulsione, era ancora pendente la procedura di emersione del lavoro irregolare avviata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020: la domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel luglio 2020, respinta in sede amministrativa nel settembre 2021 e poi impugnata davanti al TAR, con successivo appello al Consiglio di Stato. Il Giudice di Pace aveva ritenuto legittima l'espulsione perché, a suo avviso, il giudice ordinario poteva solo verificare la data e la certezza della presentazione della domanda di emersione, senza valutare l'esito della procedura, e perché non vi sarebbe stata pregiudizialità tra il giudizio amministrativo e quello sull'espulsione. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 103, commi 11 e 17, del d.l. 34/2020 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la pendenza della procedura di sanatoria sospendeva i procedimenti amministrativi per ingresso e soggiorno illegale e impediva l'espulsione fino alla conclusione anche giurisdizionale della procedura, salvo casi di pericolosità non ricorrenti; 2) in via subordinata, violazione dell'art. 295 c.p.c. per la ritenuta assenza di rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sulla sanatoria e quello sull'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto di espulsione non potesse essere legittimamente emesso mentre la procedura di emersione del lavoro irregolare non era ancora definitivamente conclusa. Ha valorizzato il fatto che il rigetto amministrativo dell'istanza di emersione era stato impugnato e che l'efficacia della decisione di rigetto era stata sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato: perciò la procedura doveva considerarsi ancora pendente e il divieto di espulsione ex art. 103, comma 17, continuava a operare, non ricorrendo alcuna ipotesi di pericolosità di cui al comma 10. Il secondo motivo, relativo alla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Grosseto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020

    commi 1, 2, 10, 11, 13, 15 e 17

    La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare sospende i procedimenti amministrativi e impedisce l'espulsione dello straniero nelle more della definizione della procedura; il divieto cessa solo con il rigetto o l'archiviazione definitivi, e la procedura non può dirsi conclusa se pende ancora un ricorso giurisdizionale avverso il diniego amministrativo, specie se l'efficacia di tale decisione è sospesa cautelarmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata per censurare la violazione di legge nella decisione del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 295 c.p.c.

    È stata invocata in via subordinata per sostenere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo sulla sanatoria e il giudizio di opposizione all'espulsione.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    È la norma richiamata per il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa.

  • art. 1, comma 3, l. 68/2007

    È richiamato nel provvedimento di espulsione come base del trattenimento illegale contestato.

Massime di principio

  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la pendenza di una procedura di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020 impedisce l'adozione o l'efficacia del decreto espulsivo fino alla conclusione della procedura, salvo le eccezioni di pericolosità previste dal comma 10.
  • La procedura di emersione non può considerarsi conclusa finché il provvedimento amministrativo di diniego sia ancora sub iudice e la sua efficacia sia sospesa in sede cautelare; in tale situazione permane il divieto legale di espulsione.
  • Nel giudizio avverso il decreto di espulsione, il giudice può accertare la data e la certezza della presentazione della domanda di emersione, ma non deve sostituirsi all'autorità amministrativa o al giudice amministrativo compiendo prognosi sull'esito della procedura.
  • Il rigetto amministrativo dell'istanza di emersione non produce la cessazione del regime sospensivo se la decisione è stata impugnata e l'efficacia del rigetto è sospesa cautelarmente.
  • L'accertamento della pendenza effettiva della procedura di emersione può rendere sopravvenutamente inefficace il decreto di espulsione, se esso è stato emesso in assenza di un titolo ormai efficace per procedere all'allontanamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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