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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26089/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della CTP di Lecco, la quale aveva solo in parte accolto il ricorso contro il diniego di rimborso di un credito d'imposta IRES relativo all'anno 2008. La CTR aveva ritenuto corretta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, trattandosi di potere difensivo non precluso dalla decadenza, e aveva inoltre ritenuto provata solo in parte la spettanza del rimborso, per difetto di prova documentale sulla riferibilità delle ritenute d'acconto a redditi che avevano concorso al reddito complessivo. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato insufficienza e grave contraddittorietà della motivazione, omesso esame di eccezioni e questioni difensive, nonché, in via cumulativa e non separata, violazione di norme di diritto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme sull'onere probatorio, sostenendo in sostanza che la Corte di merito avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova e nella valutazione della materia accertativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, perché la ricorrente non aveva chiarito quale vizio ex art. 360 c.p.c. intendesse dedurre e aveva mescolato censure eterogenee e incompatibili tra loro, in modo non separato e non autonomamente individuabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la controversia riguardava un rimborso richiesto dal contribuente, nel quale il contribuente è attore anche in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; le difese dell'Ufficio sono mere difese non soggette a preclusioni. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti a una delle ipotesi tassative previste; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiede specificità del motivo, con indicazione della rubrica, delle ragioni e degli argomenti a sostegno della cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella su cui grava secondo il criterio fatti costitutivi/eccezioni; nel rimborso tributario l'onere di provare i fatti costitutivi spetta al contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti rientra nel potere del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, ciascun motivo deve essere specifico, autosufficiente nella sua formulazione e chiaramente riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la commistione di censure eterogenee e non separatamente sviluppate rende il motivo inammissibile.
  • Non è ammissibile denunciare in cassazione un vizio di motivazione non più previsto dalla formulazione applicabile dell'art. 360 c.p.c.; occorre invece veicolare la doglianza entro i limiti dei vizi deducibili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Nel giudizio avente ad oggetto il rimborso di tributi, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'Ufficio può contrastare la pretesa con mere difese, senza subire preclusioni processuali per il solo decorso del termine di accertamento.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma richiede rispettivamente l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la decisione fondata su elementi acquisiti fuori dai poteri del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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