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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37754/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Le ricorrenti avevano ottenuto una condanna giudiziale di un soggetto, in solido con il marito, al pagamento di una somma di denaro con spese processuali e accessori. Avevano poi notificato un primo precetto senza computare IVA e spese generali, quindi un secondo precetto corretto. La debitrice aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, la debenza delle spese generali sul presupposto che fossero state abrogate dal d.m. n. 140 del 2012. Durante il giudizio le creditrici avevano avviato una diversa esecuzione presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione non opposta, chiedendo la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, con decisione sulle spese secondo la soccombenza virtuale. Il Tribunale aveva ritenuto fondata l'opposizione e posto le spese parzialmente a carico delle creditrici; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame confermando che le spese generali non erano dovute ratione temporis. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della L. n. 247 del 2012 e dei d.m. nn. 140 del 2012 e 55 del 2014, sostenendo che la legge professionale forense avesse reintrodotto le spese generali ed fosse già vigente al momento rilevante; 2) violazione del giudicato esterno, per la mancata opposizione dell'ordinanza di assegnazione che avrebbe attribuito una somma maggiore di quella precettata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, al momento della pubblicazione della sentenza posta a base del precetto, era ancora vigente il d.m. n. 140 del 2012, che escludeva il rimborso delle spese forfettarie/spese generali; la successiva reintroduzione operata dal d.m. n. 55 del 2014 e dalla legge professionale forense era successiva e non rilevava retroattivamente. La prognosi di soccombenza dell'opposizione a precetto, ai fini della regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale, era quindi corretta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava né dimostrava, in modo conforme all'art. 366, n. 6, c.p.c., se l'ordinanza di assegnazione avesse effettivamente attribuito anche le spese generali controverse; pertanto la censura sul giudicato esterno non era scrutinabile nel merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese processuali

  • L. n. 247 del 2012

    richiamata come disciplina professionale forense invocata per sostenere la reintroduzione delle spese generali

  • d.m. n. 140 del 2012

    considerato dalla Corte come normativa applicabile ratione temporis, che escludeva il rimborso delle spese forfettarie/spese generali

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato come decreto che, in attuazione della legge professionale forense, ha ripristinato la parametrazione delle spese forfettarie, ma non applicabile al caso perché successivo

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura sul giudicato esterno è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione e dimostrazione del contenuto dell'ordinanza di assegnazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a precetto, la debenza delle spese generali o forfettarie va valutata in base alla disciplina vigente al momento rilevante per la liquidazione posta a base dell'esecuzione; la sopravvenienza normativa che reintroduce tali spese non opera retroattivamente se non espressamente previsto.
  • Ai fini della soccombenza virtuale sulle spese, il giudice deve formulare una prognosi dell'esito probabile della controversia tenendo conto della correttezza della pretesa creditoria alla luce della disciplina applicabile ratione temporis.
  • La deduzione di un giudicato esterno o di un effetto preclusivo di altro provvedimento richiede che la parte indichi e dimostri specificamente, nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il contenuto dell'atto su cui fonda la censura e la sua pertinenza rispetto al punto controverso.
  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, sulla base degli atti specificamente indicati, la decisività del provvedimento richiamato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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