Cassazione Penale, Sentenza n. 31506/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta ex art. 671 c.p.p. proposta nell'interesse di un condannato per ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra: da un lato, i fatti già valutati in sette distinte sentenze, per i quali il vincolo era stato già riconosciuto in precedenti ordinanze esecutive; dall'altro, un ulteriore fatto di reato commesso il 19 agosto 2020, per il quale il condannato era stato ritenuto responsabile con sentenza della Corte di appello di Roma, poi irrevocabile, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa. La difesa sosteneva che i fatti erano stati commessi nello stesso arco temporale, nel medesimo contesto spaziale e avevano ad oggetto la commercializzazione della medesima sostanza stupefacente, lo 'shaboo'; lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse svalutato indebitamente la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità esecutive e la programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi. Il ricorso censurava anche la mancata considerazione di ulteriori sentenze richiamate in udienza e contestava l'argomento secondo cui la presenza di reati di natura diversa escluderebbe la continuazione, nonché il rilievo attribuito all'assenza di contrasto di giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di continuazione, il giudice di merito dispone di ampia valutazione sull'unicità del disegno criminoso, ma il relativo apprezzamento è censurabile quando sia sorretto da motivazione illogica o eccentrica rispetto ai principi consolidati. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta carente perché si è limitata a valorizzare in modo apodittico l'omogeneità dell'interesse giuridico offeso, senza confrontarsi in modo adeguato con gli ulteriori indicatori indicati dalla difesa, in particolare i profili temporali e spaziali, e senza dare conto in maniera rafforzata del diverso apprezzamento rispetto a precedenti valutazioni favorevoli già compiute in sede esecutiva. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
disciplina la richiesta in executivis di applicazione del vincolo della continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze o provvedimenti.
richiamato come parametro sostanziale per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
fondamento dei motivi di ricorso per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma sostanziale in base alla quale il fatto del 2020 è stato riqualificato e per il quale è stata irrogata pena detentiva e pecuniaria.
vincolo ex art. 81 cpv cod. pen.
la Corte ribadisce che, ove esistano precedenti valutazioni favorevoli sulla continuazione, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi criticamente con esse e motivare in modo rafforzato l'eventuale diniego.
ex art. 671 cod. proc. pen.
norma processuale che consente la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma in cassazione è sindacabile se la motivazione è illogica, apodittica o non coerente con i principi consolidati.
- Ai fini della continuazione non è sufficiente valorizzare soltanto l'omogeneità del bene giuridico offeso: occorre esaminare in concreto anche contiguità temporale e spaziale, causali, modalità esecutive e ogni altro indice rivelatore della programmazione unitaria.
- Nel giudizio ex art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione conserva piena autonomia, ma non può ignorare precedenti valutazioni favorevoli già espresse in sede cognitoria o esecutiva su reati ricompresi nel medesimo arco temporale; se intende discostarsene deve fornire una motivazione specifica e rafforzata.
- La presenza, nello stesso periodo, di altri reati diversi non esclude automaticamente la continuazione tra reati omogenei, se il quadro complessivo degli indicatori mostra comunque una possibile unitarietà del disegno criminoso.
- Il richiamo al rischio di contrasto di giudicati e all'esigenza di un trattamento sanzionatorio unitario è coerente con la funzione dell'istituto della continuazione e non può essere svalutato con affermazioni meramente assertive.
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