Cassazione Penale, Ordinanza n. 33127/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; non emerge una rivalutazione della responsabilità, ma solo il rigetto in rito delle doglianze di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. La vicenda concreta riguarda la ritenuta responsabilità dell'imputato per il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente che era stata lanciata dall'auto e che egli, secondo la ricostruzione di merito, tentava di recuperare recandosi con un complice nel luogo in cui era stata gettata dal finestrino. Con il primo motivo il ricorrente contesta la propria responsabilità per il concorso nella detenzione dello stupefacente; con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena; con il terzo motivo censura l'omessa sostituzione della pena detentiva. La Corte rileva che le censure sono manifestamente infondate o generiche, oppure non deducibili in sede di legittimità perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata o perché non previamente formulate con specificità nei motivi di appello.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere ottenute in cassazione quando la censura non si confronti con la motivazione della decisione di merito, che abbia già valutato gli elementi favorevoli e sfavorevoli e motivato sul diniego.
La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, anche in relazione ai precedenti penali specifici, è posta a base del trattamento sanzionatorio e del diniego di attenuanti generiche.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva non è esaminabile in cassazione se non risulta specificamente e motivatamente proposta nei motivi di gravame.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto oggetto di causa concerne la detenzione di sostanza stupefacente, rispetto alla quale viene contestato il concorso nella disponibilità della droga.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare la responsabilità senza confrontarsi in modo puntuale con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove o non devolute al giudice di appello, come quelle che non risultino specificamente prospettate nei motivi di gravame.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo motivato la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, escludendo che gli elementi favorevoli invochino un diverso apprezzamento.
- La censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva è inammissibile se il tema non sia stato oggetto di specifica e motivata richiesta nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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