Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione lascia ferma la condanna per evasione già pronunciata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso per cassazione deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che tale questione non era stata dedotta specificamente in appello e che, pertanto, il motivo era precluso in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente dedotta in appello; in difetto, il motivo è precluso.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente devoluta al giudice di appello, altrimenti il relativo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per preclusione.
- In sede di legittimità non possono essere scrutinati motivi nuovi o non specificamente prospettati nei gradi di merito quando la deduzione richiederebbe un previo vaglio del giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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