Cassazione Penale, Ordinanza n. 32950/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I ricorrenti hanno proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili: hanno dedotto la prescrizione dei reati, hanno censurato il giudizio di responsabilità per entrambi i capi di imputazione e hanno lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata, perché i fatti sono stati commessi il 6 aprile 2018 e non era ancora decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi richiamato nel provvedimento. Le ulteriori censure sono ritenute inammissibili perché genericamente riproduttive di difese già esaminate nei gradi di merito, proposte solo in conclusione in appello quanto alla particolare tenuità del fatto, e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione, sulla genericità e riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e sull'assenza di un reale confronto con la motivazione d'appello. Non viene quindi modificata la condanna di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto dei ricorsi
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto dei ricorsi
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non utilmente dedotta, perché evocata genericamente solo in sede di conclusioni in appello
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la prescrizione è manifestamente infondato quando, alla data della decisione, il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso in relazione alla data di commissione del fatto.
- È inammissibile il ricorso che ripropone in modo generico censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali questioni attengono al merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione se la relativa doglianza non è stata dedotta in modo specifico e tempestivo nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32956/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →