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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e risultavano genericamente formulate, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La dedotta particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente come causa di non punibilità, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito ritenendo inammissibili le censure.

  • art. 385 c.p.

    È il reato per il quale risulta la condanna impugnata, evocato nel testo come evasione.

  • Cassa delle ammende

    La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze in materia di particolare tenuità del fatto e di attenuanti generiche devono essere specifiche e autosufficienti, non potendo risolversi in formule generiche o meramente reiterative.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere altresì tenuto a versare una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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