Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta ferma; la richiesta di particolare tenuità del fatto non è stata accolta perché devoluta con motivi generici e non autosufficienti rispetto alla decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. I motivi riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità penale e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale, oltre che generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice alla base della condanna per evasione.
Richiamato solo per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando siano volti soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità delle doglianze ne comporta l'inammissibilità.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è ammissibile se non si misura criticamente con le argomentazioni della sentenza e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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