Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito in tema di dosimetria della pena. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’unico motivo dedotto riguarda il trattamento sanzionatorio: la difesa contesta la dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che la pena base sarebbe stata determinata in modo non corretto e non coerente con il minimo edittale. La Corte ritiene però che il motivo non si confronti con la motivazione delle decisioni di merito, dalle quali emerge che il Tribunale non aveva affatto indicato di voler fissare la pena base nel minimo edittale e che la Corte territoriale aveva invece motivato puntualmente sulla pena concretamente irrogata.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui è intervenuta la condanna in appello.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una censura assertiva o meramente ripetitiva delle doglianze di merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la censura sulla dosimetria della pena deve misurarsi con la concreta motivazione resa dai giudici di merito; non è sufficiente dedurre in astratto che la pena base avrebbe dovuto essere fissata al minimo edittale se tale assunto non trova riscontro nella sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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