Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'unico motivo esaminato riguardava la ritenuta recidiva, contestata dal ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente riproduttiva di censure già valutate dai giudici di merito e, comunque, generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
condanna per i reati previsti dagli artt. 337-582 cod. pen.
la sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; la Corte non entra nel merito dei reati ma rileva solo che la condanna era stata pronunciata in appello.
la doglianza del ricorrente riguardava la ritenuta recidiva; la Corte la considera inammissibile per genericità e ripetizione di censure già esaminate.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla recidiva deve essere formulata in modo specifico e argomentato; una doglianza generica o meramente reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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