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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19661/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto la Regione chiedendo il pagamento di euro 500 ciascuno, quale borsa formativa relativa al mese di giugno 2009, nell'ambito del progetto I.So.La. (Inserimento sociale attraverso il lavoro), previsto da una convenzione tra Ministero del lavoro e Regione Campania e successivamente prorogato. Sostenevano di avere partecipato alle attività formative nel periodo ottobre 2008-giugno 2009 senza ricevere la mensilità di giugno 2009. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in appello proposto dalla Regione, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di credito periodico mensile, e aveva reputato apparente la motivazione del primo giudice sulla prescrizione. I ricorrenti hanno censurato: 1) l'ammissibilità e fondatezza dell'appello della Regione, sostenendo che il termine di prescrizione non integrasse un principio regolatore della materia e che la sentenza equitativa del Giudice di pace fosse sufficientemente motivata; 2) la pretesa illegittimità della decisione del Tribunale, che avrebbe applicato il diritto in una controversia da decidere secondo equità, violando il giudice naturale; 3) l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta per il caso di rigetto della domanda principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, dopo la riforma dell'art. 339 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nei casi di equità necessaria sono appellabili soltanto per violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia; pertanto era corretto che il Tribunale esaminasse l'appello della Regione in relazione all'apparenza della motivazione sulla prescrizione. La Corte ha poi ritenuto legittimo che il Tribunale, accertata la motivazione apparente del Giudice di pace, decidessse la questione secondo diritto, applicando l'art. 2948, n. 4, c.c. e dichiarando prescritto il credito, poiché la borsa aveva natura periodica mensile e tra giugno 2009 e la notifica dell'atto introduttivo erano decorsi oltre cinque anni. Infine, ha escluso che potesse essere esaminata la domanda di arricchimento senza causa, perché la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. impedisce di proporla quando l'azione principale sia stata rigettata per prescrizione. Non sono state liquidate spese per la mancata attività della Regione in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore non eccedente la soglia prevista, nell'ambito dell'equità necessaria

  • art. 114 c.p.c.

    consente il giudizio di equità facoltativo solo su concorde richiesta delle parti

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione di norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si applica alla borsa formativa avente cadenza mensile, con prescrizione quinquennale del relativo credito periodico

  • art. 2946 c.c.

    non può essere richiamato in modo apodittico per un credito periodico solo perché di origine contrattuale

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa o apparente pronuncia sull'eccezione di prescrizione integra vizio rilevante

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è proponibile se l'azione principale è rigettata per prescrizione

  • art. 2042 c.c.

    la sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento preclude il suo esame quando esista un diverso rimedio astrattamente esperibile ma ormai precluso per prescrizione o decadenza

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002

    è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria non sono liberamente appellabili: l'appello è ammesso solo nei limiti tassativi fissati dall'art. 339, terzo comma, c.p.c., mentre il ricorso per cassazione diretto è precluso salvo le ipotesi espressamente previste.
  • Quando il giudice di pace decide secondo equità, la motivazione non può essere meramente assertiva o apparente: anche nell'equità il giudice deve indicare un percorso argomentativo idoneo a rendere controllabile la scelta del criterio giuridico applicato.
  • Se il primo giudice ha reso una motivazione apparente su una questione decisiva, il giudice dell'impugnazione può e deve decidere la questione secondo diritto nei limiti dell'impugnazione ammissibile.
  • Un credito avente natura periodica e correlato a prestazioni mensili ricade nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., non nel termine ordinario decennale solo per il fatto di derivare da un rapporto contrattuale.
  • L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non può essere proposta per superare l'effetto preclusivo della prescrizione dell'azione principale; essa è ammissibile solo se difetta ab origine un diverso titolo giustificativo e non quando tale azione sia stata respinta per prescrizione o decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causaPrescrizione

Testo integrale

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