Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società sportiva dilettantistica, già titolare dell'utilizzo in concessione gratuita di una porzione di un velodromo comunale per il periodo marzo 2010-aprile 2012, ha agito per ottenere: 1) l'accertamento della responsabilità dell'ente per la decisione di non rinnovare la concessione; 2) il rimborso di euro 57.514,00 per opere di miglioria e adeguamento strutturale eseguite nell'impianto, invocando l'ingiustificato arricchimento; 3) il risarcimento dei danni per la perdita di beni trattenuti dal Comune e per il pregiudizio all'immagine. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa, mentre il TAR ha sollevato conflitto d'ufficio sostenendo che la domanda non investisse la legittimità del mancato rinnovo della concessione, ma solo effetti patrimoniali fondati su titoli privatistici distinti. In Cassazione, il punto centrale era quindi stabilire se la controversia fosse una lite sul rapporto concessorio, oppure una domanda di natura restitutoria/indennitaria e risarcitoria, appartenente alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda proposta dalla società sportiva, cassando in parte qua la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e ha rimesso le parti dinanzi al medesimo Tribunale per la decisione di merito. La Corte ha ritenuto che la pretesa al rimborso delle spese, all'indennizzo per ingiustificato arricchimento e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione di beni fosse fondata su posizioni di diritto soggettivo privatistico e non richiedesse la verifica dell'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, né mettesse in discussione l'esistenza o l'estensione del rapporto concessorio.
Norme richiamate
richiamato come base del conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR
gli impianti sportivi comunali destinati all'attività agonistica appartengono al patrimonio indisponibile del Comune
non citato espressamente nel testo, ma il conflitto di giurisdizione è deciso secondo i criteri di riparto della giurisdizione
richiamato in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento, quale titolo privatistico della pretesa
non citato; non pertinente
Massime di principio
- Le controversie relative al rapporto concessorio di un bene pubblico, comprese quelle sull'inadempimento degli obblighi concessori e sulla decadenza del concessionario, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando è necessario scrutinare l'esercizio di poteri pubblici dell'amministrazione.
- Se la domanda proposta dal concessionario, dopo la cessazione o il mancato rinnovo della concessione, mira solo al rimborso di spese, a un indennizzo per arricchimento senza causa o al risarcimento di danni connessi a obblighi restitutori o patrimoniali, senza contestare la legittimità degli atti autoritativi né l'ampiezza del rapporto concessorio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La qualificazione della giurisdizione dipende dall'oggetto sostanziale della domanda, non dalla mera presenza sullo sfondo di un rapporto concessorio con la pubblica amministrazione.
- L'azione di indebito arricchimento o di rimborso di opere eseguite su un bene pubblico può radicarsi su posizioni di diritto soggettivo privatistico e non comporta, di per sé, giurisdizione amministrativa.
Come è indicizzato
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