Cassazione Civile, Ordinanza n. 27558/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva concesso un finanziamento a un soggetto terzo; la moglie di quest'ultimo aveva sottoscritto il medesimo contratto come fideiussore a garanzia dell'obbligazione principale. Successivamente la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della garante per il pagamento della somma dovuta dal debitore principale. La garante aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'estinzione della propria obbligazione per mancata azione della banca nei suoi confronti entro il termine previsto dall'art. 1957 c.c. e la nullità o inefficacia, per vessatorietà/abusività, della clausola contrattuale che derogava a tale termine e comportava rinuncia preventiva alla decadenza. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 bis n. 18 e 1957 c.c., sostenendo che la rinuncia preventiva del fideiussore al termine dell'art. 1957 c.c. non si limita ad assumere un maggior rischio patrimoniale, ma limita la facoltà del consumatore di opporre eccezioni e amplia il periodo di azione del creditore anche contro il garante, determinando così un significativo squilibrio ai danni del consumatore. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che il giudice di merito aveva escluso apoditticamente la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., richiamando un orientamento relativo all'art. 1341 c.c., senza considerare che, nel caso concreto, la clausola proroga il tempo entro il quale la banca può agire non solo verso il debitore principale ma anche verso il fideiussore-consumatore, incidendo sulla sua posizione di obbligato accessorio. La Corte ha quindi affermato che una siffatta clausola è astrattamente idonea a determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore e che spetta al giudice di merito verificare in concreto tale effetto, tenendo conto del contenuto del contratto e dell'assenza di specifica trattativa. È stata inoltre richiamata la compatibilità della disciplina consumeristica con quella delle clausole onerose nei moduli o formulari. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
il termine per agire nei confronti del fideiussore non può essere semplicemente disapplicato senza verificare se la clausola che vi deroga, in un contratto con consumatore, determini uno squilibrio significativo
sono potenzialmente vessatorie le clausole che impongono al consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o altri peggioramenti della sua posizione contrattuale; la deroga al termine ex art. 1957 c.c. può rientrare in tale area di tutela
la disciplina delle condizioni generali e delle clausole onerose è distinta ma concorrente rispetto alla tutela consumeristica
la predisposizione unilaterale di moduli o formulari rileva come contesto di formazione del contratto
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la disciplina consumeristica è applicabile anche al singolo rapporto e tutela il consumatore contro la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale
art. 2, comma 2, lettera a)
richiamata in relazione al provvedimento della Banca d'Italia che ha ritenuto contrarie alla normativa antitrust alcune clausole ABI sulla fideiussione
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia
richiamato come atto che ha dichiarato in contrasto con la normativa antitrust alcune clausole dello schema ABI di fideiussione omnibus
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento della censura per violazione di legge
Massime di principio
- In una fideiussione stipulata con un consumatore, la clausola che deroga o rinuncia preventivamente al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può essere esclusa dalla tutela consumeristica in modo automatico: occorre verificare se essa limiti la facoltà del garante di opporre eccezioni o determini un significativo squilibrio contrattuale.
- La valutazione della vessatorietà di una clausola va compiuta in concreto, considerando il tenore complessivo del contratto e l'eventuale mancanza di una specifica trattativa individuale.
- La disciplina di protezione del consumatore si affianca a quella delle clausole onerose nelle condizioni generali di contratto: la predisposizione unilaterale del contenuto negoziale può rilevare sia ex artt. 1341-1342 c.c. sia sotto il profilo consumeristico.
- Una clausola che prolunga il periodo in cui il creditore può agire anche contro il fideiussore incide non solo sul rischio economico della garanzia, ma anche sulla posizione giuridica del consumatore, e può quindi integrare una limitazione rilevante ai sensi della normativa sulle clausole abusive.
- Il richiamo a precedenti relativi all'art. 1341 c.c. non basta, da solo, a escludere la vessatorietà di una clausola in ambito consumeristico, perché i parametri di tutela sono autonomi e più ampi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27523/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27524/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2023 del 28/09/2023
- ordinanza_civile · 28 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2023 del 28/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →