Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza recante clausola di non trasferibilità a favore di un soggetto che, secondo la prospettazione della parte attrice, non sarebbe stato il legittimo beneficiario o comunque non sarebbe stato correttamente identificato dalla banca negoziatrice. In primo grado il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo che il titolo fosse stato pagato a un soggetto nominativamente coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, senza prova che si trattasse di persona diversa. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 43 l.ass., sostenendo che la responsabilità della banca per pagamento a soggetto non legittimato sarebbe di natura contrattuale oggettiva e prescinderebbe dalla colpa; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., lamentando che la banca, quale negoziatrice/girataria per l'incasso, avrebbe dovuto provare lo specifico impedimento liberatorio e che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare tale presunzione di colpa.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che la prima censura era eccentrica rispetto all'accertamento di merito, perché il tribunale non aveva accertato un pagamento a persona diversa dal beneficiario, ma a soggetto coincidente per nome e cognome con il beneficiario risultante dal titolo, senza prova della diversità tra le persone. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di assegno bancario/non trasferibile, la banca negoziatrice può liberarsi dimostrando che l'inadempimento non le è imputabile, avendo osservato la diligenza professionale richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c.; ha quindi approvato il giudizio di merito che aveva valorizzato la coincidenza nominale del beneficiario con un cliente della banca, l'assenza di segni esteriori di irregolarità del titolo e l'avvenuta identificazione documentale. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale alterazione del titolo deve essere rilevabile ictu oculi dal bancario medio, non essendo richiesta una perizia grafologica o strumenti speciali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 l.ass.
La banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario, può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile e che ha osservato la diligenza professionale richiesta.
La responsabilità contrattuale non è affermata in termini oggettivi assoluti: il debitore può liberarsi provando l'impossibilità della prestazione o la non imputabilità dell'inadempimento.
La diligenza esigibile dalla banca è quella professionale del banchiere medio, da valutarsi secondo gli standards dell'ordinamento e della realtà sociale; non si richiedono controlli da esperto grafologo.
Le censure sono state esaminate come violazione di legge e omesso esame, ma ritenute in parte inconferenti e in parte infondate.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata come norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile, la responsabilità della banca negoziatrice non è configurata come oggettiva in senso assoluto: essa può andare esente da responsabilità se dimostra che l'errore di identificazione del presentatore non le è imputabile e che ha osservato la diligenza professionale richiesta.
- Ai fini dell'art. 43 l.ass., l'espressione "persona diversa dal prenditore" va letta nel contesto cartolare risultante dal titolo e dagli elementi del caso, non in senso meramente astratto o assoluto.
- La diligenza della banca nell'identificazione del presentatore va valutata secondo il parametro del banchiere medio ex art. 1176, comma 2, c.c.; non è esigibile l'uso di strumenti specialistici o competenze proprie di un esperto grafologo.
- L'eventuale alterazione del titolo deve essere percepibile ictu oculi secondo la comune diligenza professionale bancaria; in assenza di segnali esteriori di irregolarità e in presenza di identificazione documentale regolare, può escludersi l'inadempimento imputabile.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che presupponga un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice di merito.
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