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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15972/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza recante clausola di non trasferibilità a favore di un soggetto che, secondo la prospettazione della parte attrice, non sarebbe stato il legittimo beneficiario o comunque non sarebbe stato correttamente identificato dalla banca negoziatrice. In primo grado il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo che il titolo fosse stato pagato a un soggetto nominativamente coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, senza prova che si trattasse di persona diversa. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 43 l.ass., sostenendo che la responsabilità della banca per pagamento a soggetto non legittimato sarebbe di natura contrattuale oggettiva e prescinderebbe dalla colpa; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., lamentando che la banca, quale negoziatrice/girataria per l'incasso, avrebbe dovuto provare lo specifico impedimento liberatorio e che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare tale presunzione di colpa.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che la prima censura era eccentrica rispetto all'accertamento di merito, perché il tribunale non aveva accertato un pagamento a persona diversa dal beneficiario, ma a soggetto coincidente per nome e cognome con il beneficiario risultante dal titolo, senza prova della diversità tra le persone. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di assegno bancario/non trasferibile, la banca negoziatrice può liberarsi dimostrando che l'inadempimento non le è imputabile, avendo osservato la diligenza professionale richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c.; ha quindi approvato il giudizio di merito che aveva valorizzato la coincidenza nominale del beneficiario con un cliente della banca, l'assenza di segni esteriori di irregolarità del titolo e l'avvenuta identificazione documentale. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale alterazione del titolo deve essere rilevabile ictu oculi dal bancario medio, non essendo richiesta una perizia grafologica o strumenti speciali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.ass.

    La banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario, può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile e che ha osservato la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale non è affermata in termini oggettivi assoluti: il debitore può liberarsi provando l'impossibilità della prestazione o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza esigibile dalla banca è quella professionale del banchiere medio, da valutarsi secondo gli standards dell'ordinamento e della realtà sociale; non si richiedono controlli da esperto grafologo.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazione di legge e omesso esame, ma ritenute in parte inconferenti e in parte infondate.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 228/12

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel pagamento di un assegno non trasferibile, la responsabilità della banca negoziatrice non è configurata come oggettiva in senso assoluto: essa può andare esente da responsabilità se dimostra che l'errore di identificazione del presentatore non le è imputabile e che ha osservato la diligenza professionale richiesta.
  • Ai fini dell'art. 43 l.ass., l'espressione "persona diversa dal prenditore" va letta nel contesto cartolare risultante dal titolo e dagli elementi del caso, non in senso meramente astratto o assoluto.
  • La diligenza della banca nell'identificazione del presentatore va valutata secondo il parametro del banchiere medio ex art. 1176, comma 2, c.c.; non è esigibile l'uso di strumenti specialistici o competenze proprie di un esperto grafologo.
  • L'eventuale alterazione del titolo deve essere percepibile ictu oculi secondo la comune diligenza professionale bancaria; in assenza di segnali esteriori di irregolarità e in presenza di identificazione documentale regolare, può escludersi l'inadempimento imputabile.
  • In sede di legittimità, è inammissibile la censura che presupponga un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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