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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00482/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti). Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione giuridica dei fatti (sosteneva che la condotta fosse ricondotta all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e non all'art. 2), con conseguente mancato superamento della soglia di rilevanza penale; 2) la carenza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, o al più colpa/dolo eventuale non provato), nonostante le fatture fossero state pagate e le prestazioni concrete; 3) l'uso, a detta della difesa, di presunzioni ammissibili solo in sede tributaria ma non in sede penale; 4) vizi processuali e vizio di motivazione per mancato esame puntuale dei motivi di appello e per violazione dello standard probatorio (art. 530, comma 2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure. Ha confermato che le decisioni di primo e secondo grado formano una doppia conforme e, pertanto, il riesame in sede di legittimità è limitato. I giudici hanno ritenuto che vi fossero elementi concreti e logici a fondamento della qualificazione come operazioni soggettivamente inesistenti: sede e struttura logistica fittizie della cooperativa fornitrice, fatture generiche, mancata indicazione di personale impiegato, reintegrazione di dipendenti della cooperativa nell'organico di Tecno Plast, incongruenze tra il contratto dichiarato e le prestazioni effettivamente svolte. Sulla base di tali elementi è stata ritenuta provata la fittizia interposizione societaria che impedisce la detraibilità dell'IVA e consente la configurazione del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000; altresi' è stato ritenuto sufficiente il quadro probatorio per inferire il dolo del ricorrente. La condanna di primo grado (pena di 1 anno di reclusione, applicazione delle pene accessorie e concessione della sospensione condizionale della pena) è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha interpretato la norma nel senso che rientrano nella fattispecie anche i casi in cui una societa' interposta fittizia (cartiera) emette fatture per prestazioni che, nella realtà, sono rese da altri soggetti o lavoratori, con conseguente indebito vantaggio fiscale per l'utilizzatore della fattura (detrazione/indetraibilità IVA).

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere diversa qualificazione del fatto e la possibile non rilevanza penale. La Corte ha ritenuto infondata la riclassificazione: i giudici di merito hanno spiegato perché la fattispecie concreta rientrasse invece nell'art. 2, a causa della fittizia interposizione e dell'indebito recupero d'imposta.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa per contestare presunti vizi procedurali nella motivazione di merito. La Corte ha ritenuto le doglianze meramente rivalutative e non ha riconosciuto alcun vizio rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Standard probatorio invocato dalla difesa per sostenere insufficienza di prove a fondamento della condanna. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, non sussistesse alcuna incertezza tale da imporre l'assoluzione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nella motivazione di merito per il principio secondo cui la detrazione dell'IVA presuppone l'effettuazione dell'operazione da parte del soggetto indicato in fattura: se i termini soggettivi non coincidono, viene meno il presupposto principale della detrazione.

  • art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015

    Il divieto di somministrazione irregolare di manodopera e la sua rilevanza fiscale sono stati richiamati per sostenere che le fatture riferite a manodopera interposta irregolarmente sono da considerarsi inesistenti dal punto di vista fiscale, rafforzando l'idea della fittizia interposizione e dell'indetraibilita' dell'IVA.

Massime di principio

  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono 'conformi' (doppia conforme), la Corte di Cassazione ha poteri di sindacato limitati: sono inammissibili censure che semplicemente chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie senza indicare errori giuridici specifici.
  • La mera esistenza di pagamenti (bonifici) e la circostanza che le prestazioni siano state apparentemente rese non escludono automaticamente la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta: conta la reale coincidenza tra soggetto fatturante e soggetto che ha effettivamente prestato la prestazione.
  • Segni tipici che possono far ritenere la soggettiva inesistenza delle operazioni includono sede o struttura fittizia del fornitore, fatture generiche, mancata documentazione del personale utilizzato, reintegro di dipendenti tra le parti, incongruenze contrattuali rispetto alle prestazioni dichiarate.
  • In diritto tributario esistono presunzioni e criteri di prova che non sono automaticamente trasferibili al processo penale; tuttavia, circostanze fattuali concrete e contraddittorie dichiarazioni dell'imputato possono consentire l'inferenza del dolo richiesto per gli illeciti tributari penali.
  • La difesa in sede di appello e di cassazione deve formulare censure specifiche, puntuali e correlate agli elementi decisivi della motivazione: lamentele generiche o rivalutazioni complessive del materiale probatorio sono generalmente inefficaci in cassazione.
  • La qualificazione del fatto tra art. 2 e art. 4 d.lgs. n. 74/2000 ha effetti pratici rilevanti (diversa rilevanza penale e soglie): per ottenere una riqualificazione favorevole è necessario dimostrare in modo preciso che dalla ricostruzione fattuale non possa emergere la fittizia interposizione o l'indebito vantaggio fiscale.
  • L'elemento soggettivo (dolo) nel reato di uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può essere desunto anche da un insieme di elementi indiziari concreti e non richiede necessariamente una prova diretta della consapevolezza dello specifico omesso versamento dell'IVA da parte dell'emittente.

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