Cassazione Penale, Sentenza n. 00482/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti). Il ricorrente contestava: 1) la qualificazione giuridica dei fatti (sosteneva che la condotta fosse ricondotta all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e non all'art. 2), con conseguente mancato superamento della soglia di rilevanza penale; 2) la carenza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, o al più colpa/dolo eventuale non provato), nonostante le fatture fossero state pagate e le prestazioni concrete; 3) l'uso, a detta della difesa, di presunzioni ammissibili solo in sede tributaria ma non in sede penale; 4) vizi processuali e vizio di motivazione per mancato esame puntuale dei motivi di appello e per violazione dello standard probatorio (art. 530, comma 2 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure. Ha confermato che le decisioni di primo e secondo grado formano una doppia conforme e, pertanto, il riesame in sede di legittimità è limitato. I giudici hanno ritenuto che vi fossero elementi concreti e logici a fondamento della qualificazione come operazioni soggettivamente inesistenti: sede e struttura logistica fittizie della cooperativa fornitrice, fatture generiche, mancata indicazione di personale impiegato, reintegrazione di dipendenti della cooperativa nell'organico di Tecno Plast, incongruenze tra il contratto dichiarato e le prestazioni effettivamente svolte. Sulla base di tali elementi è stata ritenuta provata la fittizia interposizione societaria che impedisce la detraibilità dell'IVA e consente la configurazione del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000; altresi' è stato ritenuto sufficiente il quadro probatorio per inferire il dolo del ricorrente. La condanna di primo grado (pena di 1 anno di reclusione, applicazione delle pene accessorie e concessione della sospensione condizionale della pena) è stata quindi confermata.
Norme richiamate
Disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha interpretato la norma nel senso che rientrano nella fattispecie anche i casi in cui una societa' interposta fittizia (cartiera) emette fatture per prestazioni che, nella realtà, sono rese da altri soggetti o lavoratori, con conseguente indebito vantaggio fiscale per l'utilizzatore della fattura (detrazione/indetraibilità IVA).
Norma richiamata dalla difesa per sostenere diversa qualificazione del fatto e la possibile non rilevanza penale. La Corte ha ritenuto infondata la riclassificazione: i giudici di merito hanno spiegato perché la fattispecie concreta rientrasse invece nell'art. 2, a causa della fittizia interposizione e dell'indebito recupero d'imposta.
Norma processuale richiamata dalla difesa per contestare presunti vizi procedurali nella motivazione di merito. La Corte ha ritenuto le doglianze meramente rivalutative e non ha riconosciuto alcun vizio rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Standard probatorio invocato dalla difesa per sostenere insufficienza di prove a fondamento della condanna. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, non sussistesse alcuna incertezza tale da imporre l'assoluzione ai sensi di tale disposizione.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nella motivazione di merito per il principio secondo cui la detrazione dell'IVA presuppone l'effettuazione dell'operazione da parte del soggetto indicato in fattura: se i termini soggettivi non coincidono, viene meno il presupposto principale della detrazione.
art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015
Il divieto di somministrazione irregolare di manodopera e la sua rilevanza fiscale sono stati richiamati per sostenere che le fatture riferite a manodopera interposta irregolarmente sono da considerarsi inesistenti dal punto di vista fiscale, rafforzando l'idea della fittizia interposizione e dell'indetraibilita' dell'IVA.
Massime di principio
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono 'conformi' (doppia conforme), la Corte di Cassazione ha poteri di sindacato limitati: sono inammissibili censure che semplicemente chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie senza indicare errori giuridici specifici.
- La mera esistenza di pagamenti (bonifici) e la circostanza che le prestazioni siano state apparentemente rese non escludono automaticamente la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta: conta la reale coincidenza tra soggetto fatturante e soggetto che ha effettivamente prestato la prestazione.
- Segni tipici che possono far ritenere la soggettiva inesistenza delle operazioni includono sede o struttura fittizia del fornitore, fatture generiche, mancata documentazione del personale utilizzato, reintegro di dipendenti tra le parti, incongruenze contrattuali rispetto alle prestazioni dichiarate.
- In diritto tributario esistono presunzioni e criteri di prova che non sono automaticamente trasferibili al processo penale; tuttavia, circostanze fattuali concrete e contraddittorie dichiarazioni dell'imputato possono consentire l'inferenza del dolo richiesto per gli illeciti tributari penali.
- La difesa in sede di appello e di cassazione deve formulare censure specifiche, puntuali e correlate agli elementi decisivi della motivazione: lamentele generiche o rivalutazioni complessive del materiale probatorio sono generalmente inefficaci in cassazione.
- La qualificazione del fatto tra art. 2 e art. 4 d.lgs. n. 74/2000 ha effetti pratici rilevanti (diversa rilevanza penale e soglie): per ottenere una riqualificazione favorevole è necessario dimostrare in modo preciso che dalla ricostruzione fattuale non possa emergere la fittizia interposizione o l'indebito vantaggio fiscale.
- L'elemento soggettivo (dolo) nel reato di uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può essere desunto anche da un insieme di elementi indiziari concreti e non richiede necessariamente una prova diretta della consapevolezza dello specifico omesso versamento dell'IVA da parte dell'emittente.
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