Cassazione Civile, Ordinanza n. 09175/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di carburante tra un gestore di stazione di servizio e una società petrolifera, relativo agli anni 2007-2011. Il gestore, dopo un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., ha convenuto la fornitrice chiedendo la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso sul prezzo del carburante a causa del fenomeno del cd. "calo termico", sostenendo che i quantitativi fatturati non corrispondevano a quelli effettivamente disponibili per la vendita e che, dunque, vi fosse stato inesatto adempimento o comunque adempimento parziale con diritto alla riduzione del prezzo. La società convenuta ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale, deducendo che il gestore aveva violato un obbligo di esclusiva derivante dal contratto di comodato/convenzione con la proprietaria dell’impianto, rifornendosi anche da altri fornitori; ha quindi chiesto il risarcimento del danno, poi ancorandolo anche alla tesi del contratto a favore di terzo. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande per difetto di prova della pretesa principale e per infondatezza/tardività della riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato. Nel ricorso principale il gestore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e nullità/motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse introdotto d’ufficio un tema nuovo sulla inattendibilità dei registri UTF e avesse motivato solo per relationem; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse valorizzato la mancata contestazione di alcuni fatti e la condotta processuale della controparte, che avrebbe reso pacifici i fatti costitutivi della domanda di rimborso. Nel ricorso incidentale la società petrolifera ha censurato l’interpretazione del contratto di comodato ex artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la clausola sulla "società petrolifera indicata dalla concedente" dovesse riferirsi a essa, e ha contestato la declaratoria di tardività della tesi del contratto a favore di terzo ex artt. 113 e 183 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili entrambi i ricorsi: ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la valutazione di inattendibilità dei registri era solo una argomentazione rafforzativa entro il thema decidendum; ha ribadito che i registri contabili possono avere valore indiziario, ma nel caso concreto mancavano riscontri documentali sufficienti; ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello completa e intelligibile; ha giudicato inammissibile la censura sulla mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., perché diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’interpretazione contrattuale perché non si confrontava correttamente con i canoni ermeneutici e ometteva di riprodurre integralmente le clausole rilevanti, e ha respinto la censura sulla tardività della domanda osservando che la decisione di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome, una delle quali non efficacemente censurata. Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale e con compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del gestore sia il ricorso incidentale della società petrolifera. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla restituzione delle somme pretesamente pagate in eccesso per il cd. "calo termico", per difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, e ha mantenuto ferma anche la reiezione della domanda riconvenzionale per danni. Ha ritenuto che i registri di carico e scarico UTF, pur potendo avere valore indiziario, non bastassero da soli a provare il credito senza ulteriori riscontri contabili analitici; ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione o motivazione apparente. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che l’interpretazione del contratto di comodato non poteva essere rivista in cassazione nei termini prospettati e che la censura sulla tardività della domanda era comunque inefficace perché colpiva solo una delle due autonome rationes decidendi poste a base del rigetto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
richiamato come sede dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima della causa di merito
richiamato come rito introduttivo della domanda del gestore
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera petitum o causa petendi o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto; non lo è quando fornisce una diversa argomentazione o una ricostruzione autonoma dei fatti
evocato nel contesto della valenza probatoria delle scritture contabili, che possono avere efficacia contro l'imprenditore, ma anche valore indiziario se corroborate da altri elementi
richiamati per affermare che le scritture contabili possono concorrere, con altri elementi, a formare prova presuntiva
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in casi estremi: mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile
la doglianza sulla non contestazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la mancata contestazione non basta, da sola, a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa
richiamato per sostenere la pretesa rilevanza della condotta difensiva del convenuto, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a integrare la prova del credito
richiamato come criterio interpretativo del contratto, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica
richiamato in combinazione con l'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di trascrivere nel ricorso le clausole contrattuali rilevanti, pena inammissibilità della censura
evocato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile nei limiti prospettati
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
richiamato con riguardo alla pretesa tardività della domanda riconvenzionale fondata sul contratto a favore di terzo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le scritture contabili o documentali predisposte unilateralmente dalla parte che le invoca non hanno, di regola, efficacia probatoria piena; possono tuttavia assumere valore indiziario e concorrere alla prova presuntiva solo se assistite da ulteriori riscontri oggettivi e attendibili.
- La mancata contestazione di singoli dati allegati dalla controparte non equivale, di per sé, a prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, se restano mancanti gli elementi necessari a dimostrare in modo completo an e quantum della pretesa.
- Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice, nel perimetro della domanda, aggiunge una diversa argomentazione o una valutazione rafforzativa dei fatti già in causa; ricorre solo se viene attribuito un bene diverso o introdotto un titolo completamente nuovo.
- La motivazione è nulla solo in casi estremi di assenza assoluta, apparenza, insanabile contraddizione o incomprensibilità; non basta il dissenso della parte sul percorso logico seguito dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione incoerente; non è sufficiente opporre una lettura alternativa, anche se plausibile.
- La censura sulla interpretazione contrattuale è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso le clausole rilevanti e non consente alla Corte di verificare compiutamente il significato complessivo dell'accordo.
- Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione di anche una sola di esse rende inammissibile o comunque inefficace il motivo diretto contro le altre, perché la statuizione resterebbe ferma per la ragione non censurata.
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