Cassazione Civile, Ordinanza n. 27266/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi. La società resistente, creditrice procedente, sosteneva che la società ricorrente, quale terza pignorata, avesse reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. incompleta o mendace circa l’ammontare dei debiti verso il debitore esecutato, con conseguente pregiudizio nella fase di assegnazione. In primo grado il tribunale aveva accertato il mendacio ma negato il danno; in appello la creditrice otteneva invece la condanna della terza pignorata al risarcimento. Con il ricorso per cassazione la società terza pignorata deduceva, in sintesi: errore di calcolo sull’importo delle fatture non dichiarate; motivazione apparente o contraddittoria sulla quantificazione del danno e sulla esigibilità dei crediti; violazione degli artt. 547 e 686 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto sussistente un obbligo di aggiornare la dichiarazione fino all’udienza di assegnazione; violazione degli artt. 2697, 2043 e 1227 c.c. e delle clausole contrattuali per avere considerato esigibili o ricevute alcune fatture che, secondo la ricorrente, non lo erano ancora o erano state registrate solo successivamente. La censura centrale riguardava quindi sia l’an sia il quantum del preteso danno da dichiarazione falsa del terzo pignorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi tre motivi, che la deduzione di un errore di calcolo non fosse scrutinabile in cassazione nei termini prospettati e, per la restante parte, che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che il terzo pignorato, in presenza di dichiarazione positiva, può aggiornare l’ammontare del debito fino all’udienza di assegnazione, e che la responsabilità per dichiarazione falsa o reticente nell’ambito dell’espropriazione presso terzi integra un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. Ha poi rilevato che sul fatto illecito vi era un doppio conforme di merito, con conseguente preclusione del vizio motivazionale nei limiti dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione del terzo pignorato deve fornire indicazioni complete e può essere aggiornata fino all’udienza di assegnazione, secondo la ricostruzione seguita dalla Corte.
L’ordinanza di assegnazione rende il terzo, in presenza di dichiarazione positiva, debitore del creditore procedente.
L’atto di pignoramento può indicare in modo generico le somme o cose dovute, demandandone la specificazione alla dichiarazione del terzo.
Se l’errore nella dichiarazione emerge dopo l’ordinanza di assegnazione, la rimozione del provvedimento va cercata con opposizione agli atti esecutivi.
In presenza di doppia conforme di merito, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.
I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di fatto o errori materiali non deducibili nei termini proposti.
L’errore di calcolo puramente materiale è emendabile con la procedura di correzione, non con ricorso per cassazione nei casi indicati.
La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta non decisiva e comunque non idoneamente sviluppata.
La falsa o reticente dichiarazione del terzo pignorato integra un illecito aquiliano risarcibile.
La censura sulla prova del danno è stata reputata inammissibile perché volta a rimettere in discussione l’accertamento di merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire l’accertamento di merito svolto dai giudici di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo deve consentire l’esatta individuazione del credito pignorato; una dichiarazione falsa o reticente può fondare responsabilità extracontrattuale del terzo verso il creditore procedente.
- L’errore di calcolo meramente materiale non è normalmente sindacabile in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge se è emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale.
- In presenza di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado sul fatto decisivo, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente compresso nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.
- La responsabilità del terzo pignorato può essere aggiornata fino all’udienza di assegnazione, poiché la determinazione dell’oggetto del pignoramento dipende dalla progressiva specificazione del debito dichiarato.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento del quantum compiuto dal giudice di merito.
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