Cassazione Penale, Ordinanza n. 35174/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del concorso in estorsione aggravata, perché avrebbe agito da intermediario in una vicenda in cui la persona offesa, per riottenere la propria autovettura precedentemente sottratta, era stata costretta a consegnare denaro. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che l'imputato avrebbe agito solo per aiutare la vittima a recuperare il veicolo, senza contatti con gli autori materiali della sottrazione, e con il solo vantaggio di poter poi ricevere l'auto per riparazioni retribuite. Si lamentava inoltre l'omessa o insufficiente valutazione di alcune testimonianze e di un video acquisito in dibattimento, asseritamente coerenti con la versione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze in fatto e su una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano spiegato che l'azione dell'imputato aveva consentito agli autori della sottrazione del veicolo di conseguire il profitto della restituzione dietro pagamento e aveva escluso che egli avesse agito per mera solidarietà verso la vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato
norma di riferimento dell'estorsione contestata
richiamato per l'aggravante connessa alla fattispecie contestata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
richiamata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado quando i giudici del gravame condividano l'analisi probatoria e richiamino i passaggi logico-giuridici della decisione precedente, formando un unico corpo argomentativo.
- La motivazione 'per relationem' alla sentenza di primo grado è legittima quando l'appello non introduce elementi di novità rispetto alle censure già esaminate e disattese.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle testimonianze, poiché il giudice di legittimità controlla solo la presenza di una motivazione non apparente, non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Non sono deducibili come vizio di motivazione censure che mirino soltanto a contestare la persuasività o l'opportunità della valutazione di merito, ovvero a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa comparazione delle prove.
- Nel concorso in estorsione, può rilevare la condotta di chi, pur non essendo autore materiale della sottrazione del bene, svolga un ruolo funzionale al conseguimento del profitto estorsivo da parte degli altri concorrenti.
Come è indicizzato
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