Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano la pedissequa riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, prive di specificità e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile, a titolo di concorso, in un episodio di truffa. Con tre motivi ha dedotto: violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo l'insussistenza o l'insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità concorsuale; reiterazione, in sostanza, delle censure già svolte in appello. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e meramente ripetitivi, quindi inammissibili, osservando che la motivazione di merito era congrua e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo al rilievo dell'incameramento del profitto su carta intestata alla ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato quale norma incriminatrice della truffa; la Corte ha valorizzato, ai fini della responsabilità del beneficiario, l'incameramento del profitto su carta intestata alla ricorrente come indice decisivo del coinvolgimento nel reato.
art. 192, co. 2 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in tema di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non superasse la motivazione di merito e fosse svolta in modo generico e meramente ripetitivo.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata presentasse il vizio denunciato, essendo la motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di violazione di legge o di vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza di appello abbia reso una motivazione congrua e logicamente coerente.
- In tema di truffa, l'accredito o l'incameramento del profitto su una carta intestata all'imputato costituisce un elemento probatorio di particolare rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità del soggetto che ne beneficia.
- La responsabilità concorsuale può essere desunta da un compendio probatorio che dimostri il collegamento del soggetto al profitto del reato e la partecipazione consapevole all'operazione fraudolenta.
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